Council Regulation (EEC) No 1315/88 of 3 May 1988 amending Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff and Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty
Coming into Force | 01 January 1989 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 31988R1315 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1315/oj |
Published date | 17 May 1988 |
Date | 03 May 1988 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 123, 17 May 1988 |
Regolamento (CEE) n. 1315/88 del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/1988 pag. 0002 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0088
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REGOLAMENTO (CEE) N. 1315/88 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 1988
che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 (4) prevede che alle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori è applicabile un dazio forfettario del 10 % ad valorem, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale delle merci ecceda, per spedizione o per viaggiatore, 115 ECU;
considerando che, conformemente al titolo II C, punto 3 delle « Disposizioni preliminari », il dazio forfettario del 10 % è applicato alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori unicamente sulla frazione di valore che eccede quella ammissibile in franchigia dai dazi all'importazione ai sensi degli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3822/85 (6); che invece, dall'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 918/83, risulta che il dazio forfettario del 10 % è applicato totalmente alle merci oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, quando il valore globale di dette spedizioni superi l'importo fissato per la loro ammissione in franchigia, ovvero 45 ECU;
considerando che detta regolamentazione presenta l'inconveniente di privare di qualsiasi franchigia i destinatari delle piccole spedizioni il cui valore globale ecceda, anche se di poco, l'importo di 45 ECU; che da un esame della situazione risulta che l'applicazione, in questo particolare settore, di disposizioni analoghe a quelle applicabili alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori non dovrebbe comportare serie difficoltà amministrative; che, conseguentemente, occorre procedere alla modifica tanto del titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata quanto del titolo VII del regolamento (CEE) n. 918/83, in modo da consentire la concessione della franchigia limitata a 45 ECU all'importazione di piccole spedizioni destinate a privati ed a riscuotere il dazio doganale forfettario del 10 % soltanto sulla frazione di valore che supera tale importo;
considerando che in queste circostanze occorre portare da 115 ECU a 200 ECU il valore delle spedizioni al di là del quale le spedizioni inviate a privati possono essere soggette a dazi doganali forfettari del 10 % come già proposto dalla Commissione in data 16 novembre 1984 (7); che, ai fini della chiarezza giuridica, occorre procedere a tutte queste modifiche mediante una nuova completa stesura del titolo II C delle « Disposizioni preliminari » della nomenclatura combinata e del titolo VII del regolamento (CEE) n. 918/83;
considerando che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 918/83, l'isola di Helgoland è considerata paese terzo; che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità (8), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tutti i territori esclusi dal territorio doganale della Comunità sono nella condizione giuridica di Helgoland; che è pertanto opportuno modificare il suddetto articolo 1, paragrafo 3;
considerando d'altronde che gli articoli 137 e 138 del regolamento (CEE) n. 918/83 hanno determinato le condizioni in cui, fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, gli Stati membri possono accordare particolari misure di franchigia alle importazioni di strumenti e di apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici;
considerando che, dall'esperienza acquisita da uno Stato membro nell'attuazione di tali disposizioni risulta che l'ammissione in franchigia degli strumenti ed apparecchi considerati, una volta accertato che nessuno strumento o apparecchio equivalente sia attualmente fabbricato nella Comunità, non può comportare conseguenze negative per l'economia comunitaria; che ciò consentirebbe invece di contribuire efficacemente all'individuazione ed al trattamento di gravi malattie da cui possono essere colpite persone residenti nella Comunità; che occorre incoraggiare gli eventuali doni di tali strumenti o apparecchi agli istituti medici a tal fine riconosciuti dalle autorità competenti; che occorre pertanto trasformare in disposizioni definitive applicabili in tutta la Comunità le disposizioni facoltative e provvisorie di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (CEE) n. 918/83 a favore degli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o tratta
menti medici e, a tal scopo, sostituire ai suddetti articoli un titolo XIV bis che contempli questo caso specifico di franchigia;
considerando che occorre anche completare il regolamento (CEE) n. 918/83 per tener conto dei lavori svolti dall'Organizzazione mondiale della sanità, istituendo una franchigia dai dazi all'importazione a favore di sostanze di riferimento necessarie per il controllo della qualità delle medicine;
considerando che i lavori svolti dal comitato delle franchigie doganali fin dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n....
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