Council Regulation (EEC) No 2151/84 of 23 July 1984 on the customs territory of the Community

Published date27 July 1984
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Harmonisation of customs law: customs territory
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 27 July 1984
EUR-Lex - 31984R2151 - IT

Regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 27/07/1984 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 11 pag. 0047
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 11 pag. 0047


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/84 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1984

relativo al territorio doganale della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il territorio doganale della Comunità è definito dal regolamento (CEE) n. 1496/68 (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979; che detto regolamento non pregiudica, ai termini dell'articolo 4, né il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale, né quello applicabile alle acque e ai banchi situati tra il lido o la sponda e il limite delle acque territoriali, né le disposizioni applicabili in conformità delle norme comunitarie che saranno adottate in materia di zone franche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (5), ha di fatto definito il regime doganale applicabile ai prodotti estratti dalla piattaforma continentale; che nella situazione attuale non esiste un motivo per integrare al territorio doganale della Comunità la piattaforma continentale adiacente al territorio degli Stati membri;

considerando che la direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (6), ha fissato le norme comunitarie applicabili in dette zone;

considerando che, per assicurare un'applicazione uniforme della normativa doganale comunitaria, occorre precisare che il campo d'applicazione dell'unione doganale si estende al mare territoriale ed allo spazio aereo degli Stati membri;

considerando di conseguenza che non è necessario mantenere le disposizioni di carattere conservativo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1496/68;

considerando che la definizione del territorio doganale comune è volta a determinare l'area geografica nella quale deve applicarsi, in maniera uniforme, salvo specifiche disposizioni contrarie, la totalità delle normative doganali comunitarie; che è opportuno indicarlo espressamente;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non possono pregiudicare né l'attuale regime del commercio...

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