2009/184/EC: Commission Decision of 10 March 2009 authorising the placing on the market of products containing or produced from genetically modified oilseed rape T45 (ACS-BNØØ8-2) resulting from the commercialisation of this oilseed rape in third countries until 2005 pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2009) 1541) (Text with EEA relevance)

Coming into Force11 March 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009D0184
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/184/oj
Published date13 March 2009
Date10 March 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 68, 13 March 2009
L_2009068IT.01002801.xml
13.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 68/28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2009

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a partire da colza T45 (ACS-BNØØ8-2) geneticamente modificata risultato della commercializzazione di tale colza nei paesi terzi fino al 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 1541]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/184/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 ottobre 2005 la Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità competenti del Regno Unito una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti o fabbricati a partire da colza T45.
(2) La domanda riguarda anche la commercializzazione di altri prodotti contenenti colza T45 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di colza ad eccezione della coltivazione. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2001/18/CE.
(3) Il 17 aprile 2007 la Bayer CropScience AG ha presentato alla Commissione una domanda a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’autorizzazione di prodotti già esistenti ottenuti a partire dalla colza T45 (additivi alimentari, materie prime per mangimi prodotti a partire dalla colza T45).
(4) Il richiedente ha indicato nelle sue domande e nelle comunicazioni alla Commissione che la commercializzazione dei semi di colza T45 è stata interrotta dopo la stagione di semina 2005.
(5) L’unico scopo di tali domande è quindi di coprire la presenza di colza T45 che risulta dalla coltivazione nei paesi terzi negli anni passati.
(6) Il 5 marzo 2008 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un unico parere favorevole complessivo conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti contenenti colza T45 o fabbricati a partire dalla colza T45 descritta nella domanda («i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente in relazione agli usi previsti (3). In tale parere l’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.
(7) In particolare l’EFSA ha concluso che non essendo state riscontrate indicazioni di cambiamenti agronomici o di composizione rilevanti dal punto di vista biologico per i semi di colza T45, ad eccezione della presenza della proteina PAT, non è necessario eseguire altri studi sulla sicurezza con animali per tutti gli alimenti/mangimi (ad esempio studio tossicologico su 90 giorni sui ratti).
(8) Nel suo parere l’EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso prescritto per i prodotti. Tuttavia, viste le caratteristiche fisiche dei semi di colza e i metodi di trasporto, l’EFSA ha raccomandato la messa in opera di adeguati sistemi di gestione per minimizzare la perdita o l’emissione accidentale di olio di colza transgenico durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione e la trasformazione. Il piano di monitoraggio presentato dal richiedente è stato modificato al fine di rispettare tale raccomandazione dell’EFSA.
(9) Allo scopo di controllare l’eliminazione graduale della colza T45, deve essere segnalata regolarmente la sua presenza nei prodotti importati.
(10) Tenendo conto di tali considerazioni è opportuno accordare un’autorizzazione per coprire la presenza di colza T45 nei prodotti che derivano dalla commercializzazione dei semi di colza T45 nei paesi terzi fino al 2005.
(11) Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).
(12) In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti o prodotti a partire da colza T45. Tuttavia, al fine di assicurare l’uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l’etichettatura dei mangimi contenenti l’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti l’OGM per i quali viene richiesta l’autorizzazione sia integrata dalla chiara indicazione che i prodotti in questione non devono essere usati per la coltivazione.
(13) Analogamente, il parere dell’EFSA non giustifica
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