Council Regulation (EEC) No 3696/93 of 29 October 1993 on the statistical classification of products by activity (CPA) in the European Economic Community

Coming into Force20 January 1994
End of Effective Date31 December 2007
Celex Number31993R3696
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1993/3696/oj
Published date31 December 1993
Date29 October 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 342, 31 December 1993
EUR-Lex - 31993R3696 - IT

Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 31/12/1993 pag. 0001 - 0122
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0108
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0108


REGOLAMENTO (CEE) N. 3696/93 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1993 relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il funzionamento del mercato interno richiede norme statistische da applicare alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari al fine di mettere a disposizione delle imprese, delle istituzioni finanziarie, dei governi e di tutti gli altri operatori del mercato unico dati statistici attendibili e comparabili;

considerando che tali informazioni sono necessarie alle imprese per valutare il proprio livello di competitività ed utili alle istituzioni comunitarie per prevenire distorsioni della concorrenza;

considerando che solo se gli Stati membri fanno uso di classificazioni di prodotti associate alle attività connesse alla classificazione comunitaria sarà possibile fornire un'informazione integrata con l'attendibilità, la rapidità, la flessibilità e il livello di dettaglio che sono necessari alla gestione del mercato interno;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano, per soddisfare esigenze di carattere nazionale, mantenere o inserire nelle loro classificazioni nazionali suddivisioni supplementari basate sulla classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea;

considerando che la compatibilità internazionale delle statistiche economiche richiede che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie utilizzino classificazioni di prodotti associate alle attività direttamente collegate alla classificazione centrale dei prodotti (CPC) delle Nazioni Unite;

considerando che la classificazione dei prodotti associata alle attività della Comunità deve essere collegata alla nomenclatura delle attività economiche nella Comunità (NACE Rev. 1);

considerando che la strutturazione di una classificazione dei prodotti conforme all'attività di produzione in questione evita la proliferazione di schemi di codificazione non correlati e facilita l'identificazione, da parte dei produttori, dei relativi mercati;

considerando che è necessario creare un quadro di riferimento all'interno del quale poter comparare i dati statistici relativi alla produzione, ai consumi, al commercio estero e ai trasporti;

considerando che l'impiego della classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità richiede che la Commissione sia assistita da un comitato di gestione, in particolare dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (4), per qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda l'interpretazione di tale classificazione, le modifiche minori da apportarvi, la formulazione e l'aggiornamento delle relative note esplicative;

considerando che nell'ambito del presente regolamento è auspicabile disporre per tutti gli Stati membri di codici uniformi che utilizzino la stessa descrizione dei prodotti e un corrispondente codice alfanumerico;

considerando che è indispensabile che il contenuto delle categorie della classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri;

considerando che l'adozione di una nuova classificazione dei prodotti associata alle attività richiede un certo periodo di transizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Scopo del presente regolamento è quello di istituire una classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità per garantire la comparabilità tra le classificazioni nazionali e quelle comunitarie e, quindi, tra le statistiche nazionali e le statistiche comunitarie.

2. Per prodotti si intendono i beni trasportabili, i beni non trasportabili e i servizi.

3. Il presente regolamento riguarda unicamente l'impiego della classificazione a scopi statistici.

Articolo 2

1. È istituita una base comune per la classificazione dei prodotti associata alle attività nella Comunità, qui di seguito denominata «CPA», che si articola in:

- un primo livello, che comprende rubriche identificate da un codice alfabetico (sezioni),

- un livello intermedio, che comprende rubriche identificate da un codice alfabetico a due caratteri (sottosezioni),

- un secondo livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a due cifre (divisioni),

- un terzo livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a tre cifre (gruppi),

- un quarto livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a quattro cifre (classi),

- un quinto livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a cinque cifre (categorie),

- un sesto livello, che comprende rubriche identificate da un codice numerico a sei cifre (sottocategorie).

2. La CPA è allegata al presente regolamento.

Articolo 3

1. La CPA è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri come classificazione. La CPA può dar luogo ad adattamenti aggregati o dettagliati comunitari, nazionali, specifici o funzionali, partendo dalle sottocategorie della CPA.

2. Le classificazioni sono articolate con la CPA rispettando le seguenti regole:

- le classificazioni più aggregate rispetto alla CPA sono definite da raggruppamenti esatti di sottocategorie della CPA;

- le classificazioni più dettagliate rispetto alla CPA sono definite da scomposizioni esattamente inserite nelle sottocategorie della CPA;

- le classificazioni così derivate possono essere codificate in modo autonomo.

3. Gli Stati membri che desiderino utilizzare una classificazione nazionale derivata dalla CPA adottano quanto prima possibile, e non oltre il 31 dicembre 1993, i provvedimenti necessari ad elaborare una classificazione nazionale di prodotti conformemente al presente articolo.

Articolo 4

La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (CPS), in appresso denominato «comitato».

Articolo 5

Il comitato può esaminare tutte le questioni relative alla CPA sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di questi, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, ed aventi per oggetto l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

a) l'interpretazione della CPA;

b) le modifiche minori da apportare alla CPA:

- per tenere conto dell'evoluzione tecnologica o economica, soprattutto per quanto riguarda il settore dei servizi,

- per uniformare e chiarire i testi,

- derivanti dalle modifiche apportate ad altre classificazioni internazionali di prodotti, in particolare alla CPC;

c) la preparazione e il coordinamento dei lavori di revisione della CPA;

d) la stesura e l'aggiornamento delle note esplicative relative alla CPA;

e) l'esame dei problemi connessi con l'applicazione della CPA nell'ambito delle classificazioni dei prodotti degli Stati membri;

f) i lavori per preparare, se del caso, una posizione comune in merito all'attività svolta da organizzazioni internazionali in materia di classificazioni dei prodotti, in particolare per quanto riguarda la CPC e le relative note esplicative;

g) l'armonizzazione con la NACE Rev. 1, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (5);

h) il coordinamento dei lavori con gli altri comitati che si occupano di classificazioni, in particolare il sistema armonizzato (SA) e la nomenclatura combinata (NC);

i) il prolungamento del periodo transitorio, su richiesta di uno Stato membro;

j) il coordinamento dei lavori con le altre istanze che trattano classificazioni più aggregate o più dettagliate, comunitarie, nazionali, specifiche o funzionali.

I provvedimenti relativi alle lettera da a) a j) sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che cono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 7

Le classificazioni dei prodotti utilizzati per le statistische raccolte dopo il 31 dicembre 1993 sono redatte in conformità all'articolo 3.

Articolo 8

1. È previsto un periodo transitorio che...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT