Commission Directive 2008/109/EC of 28 November 2008 amending Annex IV to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community

Coming into Force02 December 2008,01 January 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008L0109
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/109/oj
Published date29 November 2008
Date28 November 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 29 November 2008
L_2008319IT.01006801.xml
29.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319/68

DIRETTIVA 2008/109/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),

considerando che:

(1) L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE stabilisce i requisiti particolari per l'introduzione nella Comunità di materiale da imballaggio in legno e legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname. Essi si basano sulla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (2).
(2) In aggiunta ai requisiti approvati nel quadro della norma ISPM n. 15, l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE prevede che il materiale da imballaggio in legno sia prodotto con legname scortecciato. L'applicazione del requisito relativo allo scortecciamento è stata rinviata in due occasioni.
(3) La Comunità ha richiesto la revisione della norma ISPM n. 15 al fine di includervi una prescrizione che risponda alla propria preoccupazione circa la presenza di corteccia nel materiale da imballaggio utilizzato negli scambi internazionali.
(4) Il comitato tecnico sulla quarantena forestale (TPFQ), creato sotto gli auspici della convenzione internazionale in materia di protezione dei vegetali (IPPC) e composto da esperti internazionali riconosciuti nel settore forestale, ha analizzato i dati delle ricerche disponibili sul rischio fitosanitario della presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno. Il TPFQ ha concluso che la prescrizione che il materiale da imballaggio in legno utilizzato negli scambi internazionali debba essere privo di corteccia è giustificata, a condizione di definire chiaramente un livello di tolleranza per la presenza di piccoli pezzi di corteccia e di garantire il mantenimento del rischio fitosanitario a un livello accettabile, oltre che d'inserire tale requisito nella norma ISPM n. 15 rivista.
(5) Al fine di proteggere il territorio della Comunità dall'introduzione di organismi nocivi è opportuno allineare le prescrizioni della legislazione CE in tema di presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno e nei paglioli sciolti alle conclusioni tecniche del TPFQ, senza attendere l'adozione di una norma ISPM n. 15 rivista da parte della Commissione per le misure fitosanitarie dell'IPPC.
(6) È quindi opportuno adeguare la prescrizione relativa allo scortecciamento al menzionato livello di tolleranza tecnicamente giustificato in fatto di presenza di corteccia.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva
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