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29.11.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 319/68 |
DIRETTIVA 2008/109/CE DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),
considerando che:
(1) | L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE stabilisce i requisiti particolari per l'introduzione nella Comunità di materiale da imballaggio in legno e legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname. Essi si basano sulla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (2). |
(2) | In aggiunta ai requisiti approvati nel quadro della norma ISPM n. 15, l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE prevede che il materiale da imballaggio in legno sia prodotto con legname scortecciato. L'applicazione del requisito relativo allo scortecciamento è stata rinviata in due occasioni. |
(3) | La Comunità ha richiesto la revisione della norma ISPM n. 15 al fine di includervi una prescrizione che risponda alla propria preoccupazione circa la presenza di corteccia nel materiale da imballaggio utilizzato negli scambi internazionali. |
(4) | Il comitato tecnico sulla quarantena forestale (TPFQ), creato sotto gli auspici della convenzione internazionale in materia di protezione dei vegetali (IPPC) e composto da esperti internazionali riconosciuti nel settore forestale, ha analizzato i dati delle ricerche disponibili sul rischio fitosanitario della presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno. Il TPFQ ha concluso che la prescrizione che il materiale da imballaggio in legno utilizzato negli scambi internazionali debba essere privo di corteccia è giustificata, a condizione di definire chiaramente un livello di tolleranza per la presenza di piccoli pezzi di corteccia e di garantire il mantenimento del rischio fitosanitario a un livello accettabile, oltre che d'inserire tale requisito nella norma ISPM n. 15 rivista. |
(5) | Al fine di proteggere il territorio della Comunità dall'introduzione di organismi nocivi è opportuno allineare le prescrizioni della legislazione CE in tema di presenza di corteccia nel materiale da imballaggio in legno e nei paglioli sciolti alle conclusioni tecniche del TPFQ, senza attendere l'adozione di una norma ISPM n. 15 rivista da parte della Commissione per le misure fitosanitarie dell'IPPC. |
(6) | È quindi opportuno adeguare la prescrizione relativa allo scortecciamento al menzionato livello di tolleranza tecnicamente giustificato in fatto di presenza di corteccia. |
(7) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva
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