Commission Directive 91/325/EEC of 1 March 1991 adapting to technical progress for the twelfth time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, Regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date20 October 1996
Published date08 July 1991
Celex Number31991L0325
Date01 March 1991
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/325/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 180, 8 July 1991
EUR-Lex - 31991L0325 - IT

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1991 recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (91/325/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 08/07/1991 pag. 0001 - 0078
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0120


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1991 recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (91/325/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare gli articoli 19, 20 e 21,

considerando che la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (3), stabilisce all'articolo 16, paragrafo 3 che, dal termine di attuazione della suddetta direttiva, le direttive 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (4), e 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini (5), non sono più applicabili; che è necessario introdurre nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE i limiti di concentrazione per le sostanze determinate in precedenza nelle direttive 73/173/CEE e 77/728/CEE;

considerando che è necessario modificare il formato dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per includere i limiti di concentrazione stabiliti sulla base delle proprietà tossicologiche dei prodotti chimici pericolosi;

considerando che la Germania e la Danimarca hanno chiesto una modifica dell'etichettatura di un certo numero di sostanze e lo hanno notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE;

considerando che l'esame dell'elenco delle sostanze pericolose comprese in detto allegato I ha dimostrato che il detto elenco deve essere adattato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che per talune sostanze già classificate come « altamente tossiche » o « facilmente infiammabili » è necessario modificare il simbolo in conformità della classificazione; che i gas idrogeno, metano ed etano dovrebbero essere classificati come « altamente infiammabili » con l'etichetta e la frase relativa ai rischi;

considerando che le versioni in spagnolo e portoghese non sono ancora state incluse negli allegati I, II, III, IV e VI;

considerando che l'allegato III della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di frasi indicanti la natura dei rischi speciali attribuiti alle sostanze pericolose; che è necessario introdurre nuove frasi combinate indicanti i rischi per la salute conseguenti ad un'esposizione prolungata e il rischio di cancro da inalazione; che le sostanze ed i preparati cui è assegnata la frase sul rischio R49 « Può provocare il cancro per inalazione » costituiscono un sottogruppo delle sostanze e dei preparati recanti la frase sul rischio R45 « Può provocare il cancro »; che risulta inoltre necessario introdurre nuove frasi indicanti i pericoli per l'ambiente;

considerando che l'allegato IV della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco delle frasi relative ai consigli di prudenza per le sostanze pericolose; che è necessario introdurre nuove frasi relative ai consigli di prudenza per i pericoli per l'ambiente;

considerando che l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE contiene una guida alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; che è necessario modificare la detta guida al fine di includere i criteri relativi alle sostanze pericolose per l'ambiente, i nuovi criteri relativi agli effetti prolungati sulla salute, nonché le modifiche derivanti dall'entrata in vigore della direttiva 88/379/CEE;

considerando che la direttiva 67/548/CEE ha subito più di dieci adeguamenti al progresso tecnologico di rilevante portata; che, per motivi di chiarezza le varie modifiche agli allegati I, II, III, IV e VI dovrebbero essere riunite in un unico testo;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III della presente direttiva.

4) L'allegato IV è sostituito dall'allegato IV della presente direttiva.

5) L'allegato VI, parte II B, C e D è sostituito dall'allegato V della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, entre l'8 giugno 1991, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli allegati I, II, III, IV e V, capitoli 1, 2, 3, 4, 6.1, 7, 8 e 9 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 1o luglio 1992, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato V, capitoli 5 e 6.2 della presente direttiva.

3. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1991. Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10. (3) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. (4) GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7. (5) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23.

ALLEGATO I

Elenco delle sostanze pericolose

Questo allegato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 180 A.

(Vedi annuncio in terza pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale.)

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ Óýìâïëá êáé aaíaeaassîaaéò êéíaeýíïõ ANEXO II Símbolos e indicaciones de peligro BILAG II Faresymboler og farebetegnelser ANHANG II Gefahrensymbole und -bezeichnungen ANNEX II Symbols and indications of danger ANNEXE II Symboles et indications de danger ALLEGATO II Simboli e indicazioni di rischio BIJLAGE II Gevaarsymbolen en -aanduidingen ANEXO II Símbolos e indicações de perigo

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn y Xi no forman parte del símbolo. Bemaerkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn og Xi udgoer ikke en del af symbolet. Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols. Óçìaassùóç: Ôá ãñUEììáôá E, O, F, F+, T, T+, C, Xn êáé Xi aeaaí áðïôaaëïýí ìÝñïò ôïõ óõìâueëïõ. Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn and Xi do not form part of the symbol. Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ne font pas partie du symbole. Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi non fanno parte del simbolo. Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn en Xi maken geen deel uit van het gevaarsymbool. Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn e Xi nao fazem parte do símbolo.

E O ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

PT: Explosivo

Eksplosiv

Explosionsgefaehrlich

AAêñçêôéêue

Explosive

Explosif

Esplosivo

Ontplofbaar

Explosivo ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

PT: Comburente

Brandnaerende (oxiderende)

Brandfoerdernd

Ïîaaéaeùôéêue

Oxidizing

Comburant

Comburente

Oxyderend

Comburente F F + ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

PT: Fácilmente inflamable

Let antaendelig

Leichtentzuendlich

Ëssáí aaýoeëaaêôï

Highly flammable

Facilement inflammable

Facilmente infiammabile

Licht ontvlambaar

Facilmente inflamável ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

PT: Extremadamente inflamable

Yderst let antaendelig

Hochentzuendlich

AAîue÷ùò aaýoeëaaêôï

Extremely flammable

Extrêmement inflammable

Estremamente infiammabile

Zeer licht ontvlambaar

Extremamente inflamável T T + ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

PT: Tóxico

Giftig

Giftig

Ôïîéêue

Toxic

Toxique

Tossico

Vergiftig

Tóxico ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

PT: Muy tóxico

Meget giftig

Sehr giftig

Ëssáí ôïîéêue

Very toxic

Très toxique

Molto tossico

Zeer vergiftig

Muito tóxico C * ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

* PT: Corrosivo

AEtsende

AEtzend

AEéáâñùôéêue

Corrosive

Corrosif

Corrosivo

Corrosief

Corrosivo Xn Xi ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

PT: Nocivo

Sundhedsskadelig

Mindergiftig

AAðéâëáâÝò

Harmful

Nocif

Nocivo

Schadelijk

Nocivo ES:

DA:

DE:

EL:

EN:

FR:

IT:

NL:

PT: Irritante

Lokalirriterende

Reizend

AAñaaèéóôéêue

Irritant

Irri...

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