2008/163/EC: Commission Decision of 20 December 2007 concerning the technical specification of interoperability relating to safety in railway tunnels in the trans-European conventional and high-speed rail system (notified under document number C(2007) 6450) (Text with EEA relevance)

Coming into Force21 December 2007,01 July 2008
End of Effective Date31 December 2014
Celex Number32008D0163
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/163/oj
Published date07 March 2008
Date20 December 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 64, 07 March 2008
L_2008064IT.01000101.xml
7.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 64/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità

[notificata con il numero C(2007) 6450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/163/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la direttiva 96/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE ogni sottosistema è oggetto di una STI. Ove necessario, un sottosistema può essere oggetto di più STI e una STI può abbracciare vari sottosistemi. La decisione di elaborare e/o rivedere una STI e la scelta del suo ambito di applicazione tecnico e geografico richiede un mandato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE e dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE.
(2) Il primo passo per istituire una STI consiste nell'elaborazione di un progetto di STI da parte dell'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (AEIF) che è stata designata quale organismo comune rappresentativo.
(3) L'AEIF ha è stata incaricata di redigere un progetto di STI per il sottosistema «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE.
(4) Il progetto di STI è stato esaminato dal comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e citato all'articolo 21 della direttiva 2001/16/CE.
(5) Le direttive 2001/16/CE e 96/48/CE e le STI si applicano ai rinnovi, ma non alle sostituzioni effettuate nell'ambito di una manutenzione. Gli Stati membri sono, tuttavia, incoraggiati, ove siano in grado di farlo e ove ciò sia giustificato dall'obiettivo dei lavori di manutenzione, ad applicare le STI alle sostituzioni effettuate nell'ambito di una manutenzione.
(6) Nella sua versione attuale la STI non tratta esaustivamente tutti i requisiti essenziali. In conformità dell'articolo 17 della direttiva 2001/16/CE e dell'articolo 17 della direttiva 96/48/CE, gli aspetti tecnici non trattati sono individuati come «punti in sospeso» nell'allegato C della presente STI.
(7) A norma dell'articolo 17 della direttiva 2001/16/CE e dell'articolo 17 della direttiva 96/48/CE, i singoli Stati membri sono tenuti a comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le norme tecniche nazionali in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali connessi ai suddetti «punti in sospeso», gli organismi designati per espletare la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego, nonché la procedura di verifica dell'interoperabilità dei sottosistemi, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2001/16/CE. A quest'ultimo scopo gli Stati membri sono tenuti ad applicare, per quanto possibile, i principi e i criteri di cui alle direttive 2001/16/CE e 96/48/CE. Gli Stati membri dovrebbero fare per quanto possibile ricorso agli organismi notificati ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2001/16/CE e dell'articolo 20 della direttiva 96/48/CE. La Commissione deve analizzare le informazioni fornite dagli Stati membri (norme nazionali, procedure, organismi responsabili delle procedure di attuazione, durata delle procedure) e, se del caso, deve discutere con il comitato sulla necessità di adottare eventuali ulteriori misure.
(8) La STI non impone l'utilizzo di tecnologie o soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
(9) La STI è basata sulle migliori conoscenze specifiche disponibili al momento della preparazione del relativo progetto. L'evoluzione della tecnologia, delle condizioni di esercizio, delle norme di sicurezza e delle norme in materia sociale possono rendere necessarie modifiche o integrazioni della presente STI. Ove necessario, deve essere avviata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/16/CE o dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE, una procedura di revisione o di aggiornamento.
(10) Per incoraggiare l'innovazione e per tenere conto dell'esperienza acquisita, la STI allegata deve essere oggetto di una revisione periodica.
(11) Ove siano proposte soluzioni innovative, il produttore o l'ente appaltante è tenuto ad indicare lo scostamento rispetto alla pertinente sezione della STI. L'Agenzia ferroviaria europea definirà le opportune specifiche funzionali e di interfaccia relative alla soluzione proposta ed elaborerà i metodi di valutazione.
(12) Il mandato stabiliva che la STI relativa alla «sicurezza delle gallerie ferroviarie» riguardava la prevenzione e la mitigazione degli incidenti e degli inconvenienti nelle gallerie, soprattutto quelli legati al rischio di incendi. In questo contesto si doveva tenere conto di tutti i rischi potenziali, ivi compresi quelli legati a deragliamenti, collisioni, incendi e fuoriuscite di sostanze pericolose. Tuttavia si sarebbe dovuto tenere conto di questi obiettivi e rischi solo nella misura in cui avevano un impatto sui sottosistemi descritti nelle Direttive e qualora le specifiche risultanti potevano essere associate ai requisiti essenziali attinenti.. Dovevano essere trattati vari sottosistemi, in particolare: infrastruttura, materiale rotabile, esercizio e gestione del traffico e manutenzione, descritti nell'allegato II delle direttive.
(13) Nel 2000 e 2003, esperti delle gallerie ferroviarie dell'Unione internazionale delle ferrovie (UIC) e della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) hanno valutato e raccolto le misure più adeguate attualmente applicate in Europa per garantire la sicurezza nelle gallerie di nuova costruzione o preesistenti. Nel periodo dal 2003 al 2005 gli esperti dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, dei produttori di materiale rotabile e degli scienziati, riuniti nel gruppo di lavoro STI, hanno iniziato la selezione (di queste misure) alla luce di queste raccomandazioni in materia di migliori pratiche. Come gli esperti dell'UIC e dell'UNECE, anche quelli dell'AEIF (Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria) erano del parere che la forza delle ferrovie fosse nella capacità di prevenire gli incidenti. Le misure di prevenzione sono di norma più efficaci in termini di costi delle misure di mitigazione o di soccorso. Una combinazione di misure di prevenzione e mitigazione, integrate da misure di autosoccorso e di soccorso, consentirà di garantire una sicurezza ottimale a costi ragionevoli.
(14) L'obiettivo principale delle direttive di riferimento (96/48/CE e 2001/16/CE) è l'interoperabilità. Lo scopo era quello di armonizzare le misure di sicurezza e le norme tecniche attualmente in uso al fine di rendere possibile l'interoperabilità e di offrire ai passeggeri su tutto il territorio europeo una strategia simile in materia di sicurezza e di misure di sicurezza. Inoltre, un treno conforme alla presente STI (e alla STI «Materiale rotabile») dovrebbe, in linea di massima, essere autorizzato a circolare in tutte le gallerie della rete transeuropea.
(15) I livelli di sicurezza registrati nel sistema ferroviario comunitario sono generalmente elevati, in particolare rispetto al trasporto stradale. Da un punto di vista statistico, inoltre, le gallerie sono ancora più sicure del resto della rete. È importante però che questo livello di sicurezza sia quantomeno mantenuto nell'attuale fase di ristrutturazione delle ferrovie, che porterà alla separazione delle funzioni di imprese ferroviarie precedentemente integrate e farà evolvere il settore ferroviario da una situazione di autoregolamentazione ad una regolamentazione gestita dal settore pubblico. Tale era la motivazione principale alla base della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (3): rafforzare ulteriormente la sicurezza laddove ragionevolmente possibile e tenendo conto della competitività del modo di trasporto ferroviario.
(16) L'obiettivo della presente STI era orientare il progresso tecnico in materia di sicurezza nelle gallerie verso misure armonizzate ed efficienti rispetto ai costi. Queste misure dovrebbero, nella misura del possibile, essere le stesse in tutto il territorio europeo.
(17) La STI in parola si applica alle gallerie in territorio rurale con scarso volume di traffico e alle gallerie in pieno centro urbano utilizzate da un numero elevato di treni e passeggeri. La presente STI prescrive solo requisiti minimi: la conformità alla STI non costituisce di per sé una garanzia di sicurezza per la messa in servizio e l'esercizio. Tutti i soggetti attivi nel settore della sicurezza
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