Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

Coming into Force24 July 1993
End of Effective Date30 March 2006
Celex Number31992R2081
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/2081/oj
Published date24 July 1992
Date14 July 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 208, 24 July 1992
EUR-Lex - 31992R2081 - IT

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0153


REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIOdel 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;

considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata;

considerando che data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto;

considerando che in relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4); che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una determinata area geografica;

considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha indotto taluni Stati membri a definire « denominazione d'origine controllata »; che tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine;

considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informe, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;

considerando che è opportuno che la normativa proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato;

considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;

considerando che, tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette;

considerando che un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare;

considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario; che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori;

considerando che la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro;

considerando che è opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, in particolare di fronte all'evoluzione delle conoscenze tecnologiche, o di cancellare un'indicazione geografica o una denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare quando questo non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha beneficiato dell'indicazione geografica stessa o della denominazione d'origine stessa;

considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d'origine rilasciate sul loro territorio;

considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.

Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose.

L'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari.

3. La...

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