Commission Regulation (EC) No 884/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the financing by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) of intervention measures in the form of public storage operations and the accounting of public storage operations by the paying agencies of the Member States

Coming into Force01 October 2006,30 June 2006
End of Effective Date03 September 2014
Celex Number32006R0884
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/884/oj
Published date10 December 2010
Date21 June 2006
CourtEuropean Commission
L_2006171IT.01003501.xml
23.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 171/35

REGOLAMENTO (CE) N. 884/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2006

recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Al finanziamento delle misure di intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, provvede la Comunità alle condizioni previste dalla normativa agricola settoriale. Per le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 l’importo che deve essere finanziato dalla Comunità è determinato dai conti annuali stabiliti dagli organismi pagatori. Tale regolamento ha anche fissato le regole e le condizioni relative a tali conti. È opportuno prevedere le corrispondenti modalità di applicazione in seguito all’istituzione, con il regolamento (CE) n. 1290/2005, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) che sostituisce la sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
(2) A norma dell’articolo 10 regolamento (CE) n. 1290/2005 le misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono essere finanziate soltanto se le relative spese sono state eseguite dagli organismi pagatori designati dagli Stati membri. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l’esecuzione dei compiti relativi alla gestione e al controllo delle misure di intervento può essere delegata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del medesimo regolamento. È necessario che tali compiti possano essere eseguiti per il tramite di vari organismi pagatori. È altresì opportuno disporre che la gestione di determinate misure di ammasso pubblico possa essere affidata a terzi, enti pubblici o privati, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore. Di conseguenza è opportuno definire l’ambito della responsabilità degli organismi pagatori a questo riguardo, precisare i loro obblighi e stabilire secondo quali condizioni e quali regole sia possibile affidare a terzi, pubblici o privati, la gestione di determinate misure di ammasso pubblico. In quest’ultimo caso è altresì opportuno imporre che gli enti interessati agiscano sulla scorta di contratti che tengono conto degli obblighi e dei principi generali stabiliti dal presente regolamento.
(3) Le spese relative alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico possono essere di varia natura. È quindi necessario precisare, per ogni categoria di operazioni, quali siano le spese ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario e in particolare le condizioni di detto finanziamento, fissando i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di calcolo. In tale contesto occorre, in particolare, precisare in quali casi tali spese debbano essere prese in considerazione in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori oppure in base a importi forfettari stabiliti dalla Commissione.
(4) Per permettere agli Stati membri che non appartengono alla zona euro di consolidare le loro spese in moneta nazionale e in euro in maniera armonizzata, è necessario prevedere le modalità di registrazione delle operazioni relative all’ammasso pubblico nei libri contabili e stabilire il tasso di cambio applicabile.
(5) Per determinare l’importo del finanziamento comunitario delle spese di ammasso pubblico, tenendo conto della natura molto variegata delle misure e dell’assenza di fatti generatori omogenei, è opportuno stabilire un fatto generatore unico basato sui conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, nei quali sono iscritti, rispettivamente al passivo ed all’attivo, i vari elementi che compongono le spese e gli introiti constatati dai medesimi organismi.
(6) A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2006 del21 giugno 2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR (3), per ottenere il pagamento delle spese di ammasso pubblico gli organismi pagatori sono tenuti a inserire nella dichiarazione delle spese i valori e gli importi registrati nella contabilità nel corso del mese successivo al mese a cui si riferiscono le operazioni di ammasso pubblico. Per permettere il corretto svolgimento di questa procedura è opportuno stabilire le modalità di comunicazione alla Commissione delle informazioni necessarie per il calcolo delle spese.
(7) La contabilità delle scorte pubbliche detenute nell’ambito dell’intervento deve permettere non solo di stabilire l’importo del finanziamento comunitario, ma anche di conoscere la reale situazione delle scorte di prodotti in regime di intervento. È opportuno prevedere a tal fine che gli organismi pagatori tengano una contabilità di magazzino distinta dai conti finanziari, comprensiva degli elementi necessari per il controllo delle scorte e la gestione del finanziamento delle spese e delle entrate generate dalle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico.
(8) Gli organismi pagatori hanno l’obbligo di contabilizzare gli elementi relativi ai quantitativi, ai valori e a determinate medie. Sarebbe tuttavia opportuno, in funzione delle circostanze, non prendere in considerazione alcune operazioni o spese, oppure tenerne conto in base a norme specifiche. Per evitare disparità di trattamento e garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre precisare i suddetti casi e circostanze e le relative modalità di contabilizzazione.
(9) La data di registrazione nella contabilità delle varie voci di spesa e di entrata inerenti alle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni e può essere stabilita nell’ambito della normativa agricola settoriale pertinente. Appare opportuno prevedere una norma generale secondo cui la contabilizzazione di tali voci si effettua alla data in cui ha luogo l’operazione materiale che scaturisce dalla misura di intervento e i casi particolari da prendere in considerazione.
(10) Nell’ambito della loro responsabilità generale è necessario che gli organismi pagatori procedano regolarmente e periodicamente al controllo delle scorte dei prodotti in regime d’intervento. Per garantire l’applicazione uniforme di tale obbligo da parte di tutti gli organismi pagatori è opportuno stabilire la periodicità e i principi generali applicabili ai controlli e agli inventari.
(11) Il valore attribuito alle operazioni relative all’ammasso pubblico dipende dalla natura delle operazioni stesse e può essere stabilito nell’ambito della normativa agricola settoriale pertinente. È pertanto opportuno stabilire una norma generale secondo cui il valore degli acquisti e delle vendite è uguale alla somma dei pagamenti o degli incassi, eseguiti o da eseguire, relativi alle operazioni materiali e definire le regole specifiche o i casi particolari da prendere in considerazione.
(12) È opportuno stabilire la forma e il contenuto dei documenti che è necessario comunicare nell’ambito delle misure relative all’ammasso pubblico di prodotti all’intervento, nonché le condizioni e le modalità di trasmissione e di conservazione di tali documenti da parte degli Stati membri. Per ragioni di coerenza con le norme fissate in altri settori che beneficiano del finanziamento della politica agricola comune, è necessario che le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal presente regolamento siano effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite all’articolo 18 del regolamento n. 883/2006.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sostituiscono le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita (4), (CEE) n. 1643/89 della Commissione, del 12 giugno 1989, che definisce gli importi forfettari destinati al finanziamento delle operazioni materiali inerenti all’ammasso pubblico dei prodotti agricoli (5), (CEE) n. 2734/89 della Commissione, dell’8 settembre 1989, che determina gli elementi da prendere in considerazione per calcolare le spese derivanti dell’applicazione dell’articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, che devono essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (6), (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico (7), (CEE) n. 3597/90 della Commissione, del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure d’intervento implicanti l’acquisto,
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