Commission Directive 2007/72/EC of 13 December 2007 amending Council Directive 66/401/EEC as regards the inclusion of the species Galega orientalis Lam. (Text with EEA relevance)

Coming into Force03 January 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32007L0072
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2007/72/oj
Published date14 December 2007
Date13 December 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 329, 14 December 2007
L_2007329IT.01003701.xml
14.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/37

DIRETTIVA 2007/72/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2007

che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa all’inserimento della specie Galega orientalis Lam.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1) La Galega orientalis Lam. è una pianta foraggera ampiamente coltivata in alcuni Stati membri, che ha un ruolo importante nel miglioramento della qualità dei mangimi per gli animali d’allevamento.
(2) La specie in questione non rientra però nel campo di applicazione della direttiva 66/401/CEE sulle regole uniformi per la certificazione delle sementi ed non può pertanto circolare liberamente sul territorio comunitario.
(3) Giacché risponde a tutte le condizioni per la certificazione pertinenti, sarebbe pertanto opportuno includere la Galega orientalis Lam. nell’elenco che figura alla direttiva 66/401/CEE.
(4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

1) nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera A.b), tra le voci «Leguminose» e «Hedysarum coronarium L. Sulla» è inserita la seguente voce: «Galega orientalis Lam. galega foraggera»;
2) nell’articolo 3, paragrafo 1, tra la voci «Festuca rubra L. x Festulolium» e «Lolium multiflorum Lam.» è stata inserita la seguente voce: «Galega orientalis Lam. galega foraggera»;
3) gli allegati II e III sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).


ALLEGATO

1. L’allegato II della direttiva
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