Council Directive 92/23/EEC of 31 March 1992 relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting

Coming into Force29 April 1992
End of Effective Date31 October 2017
Celex Number31992L0023
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/23/oj
Published date14 May 1992
Date31 March 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 129, 14 May 1992
EUR-Lex - 31992L0023 - IT

Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 14/05/1992 pag. 0095 - 0153
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0136


DIRETTIVA 92/23/CEE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il metodo di armonizzazione totale sarà essenziale al fine di conseguire appieno il mercato unico;

considerando che un tale metodo dovrà essere impiegato all'occasione della revisione dell'intera procedura di omologazione CEE tenendo conto dello spirito della risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore e i loro rimorchi ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i pneumatici;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (5);

considerando che una regolamentazione in materia di pneumatici comporta prescrizioni comuni relative non soltanto alle loro caratteristiche ma anche all'attrezzatura dei veicoli e dei loro rimorchi per quanto concerne i pneumatici;

considerando che conviene perciò instaurare una procedura comune per l'attribuzione di un marchio CE a ogni tipo di pneumatico corrispondente alle caratteristiche ed alle prescrizioni di prova comuni; che sul piano...

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