Council Regulation (EC) No 789/2001 of 24 April 2001 reserving to the Council implementing powers with regard to certain detailed provisions and practical procedures for examining visa applications
Coming into Force | 24 April 2001 |
End of Effective Date | 04 April 2010 |
Celex Number | 32001R0789 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2001/789/oj |
Published date | 26 April 2001 |
Date | 24 April 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 116, 26 April 2001 |
Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 26/04/2001 pag. 0002 - 0004
Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio
del 24 aprile 2001
che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 2 e 3,
vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando quanto segue:
(1) L'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC) in materia di visti, di cui all'allegato A, articolo 1, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis(3), riferimento SCH/Com-ex (99) 13, è stata stabilita ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in seguito denominata "convenzione".
(2) Talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato "protocollo", contenute nell'ICC e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle autorità consolari competenti in materia.
(3) In base all'allegato 11 dell'ICC, è stato inoltre elaborato un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un...
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