Council Regulation (EC) No 789/2001 of 24 April 2001 reserving to the Council implementing powers with regard to certain detailed provisions and practical procedures for examining visa applications

Coming into Force24 April 2001
End of Effective Date04 April 2010
Celex Number32001R0789
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/789/oj
Published date26 April 2001
Date24 April 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 116, 26 April 2001
EUR-Lex - 32001R0789 - IT 32001R0789

Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 26/04/2001 pag. 0002 - 0004


Regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio

del 24 aprile 2001

che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punti 2 e 3,

vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (ICC) in materia di visti, di cui all'allegato A, articolo 1, della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis(3), riferimento SCH/Com-ex (99) 13, è stata stabilita ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 3, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in seguito denominata "convenzione".

(2) Talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato "protocollo", contenute nell'ICC e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle autorità consolari competenti in materia.

(3) In base all'allegato 11 dell'ICC, è stato inoltre elaborato un manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un...

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