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27.6.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 166/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 560/2009 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
consultato il registro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002,
considerando quanto segue:
(1) | Ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione (2), il registro esegue la registrazione dei nomi di dominio utilizzando tutti i caratteri alfabetici delle lingue ufficiali ove siano disponibili adeguate norme internazionali. |
(2) | Le lingue ufficiali della Comunità contengono più caratteri alfabetici di quanti fossero disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV del regolamento (CE) n. 874/2004. |
(3) | Tuttavia, è ora divenuto tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando anche caratteri alfabetici all’epoca non disponibili per la registrazione. |
(4) | È necessario garantire che le parti interessate siano informate in merito ai nuovi caratteri prima che questi ultimi divengano disponibili per la registrazione di nomi nel dominio di primo livello .eu. Il registro pubblica pertanto in anticipo informazioni relative ai caratteri alfabetici che saranno aggiunti ai caratteri già disponibili per la registrazione di nomi nel dominio di primo livello .eu. |
(5) | Conformemente all’articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 874/2004, la Commissione ha chiesto al registro di introdurre alcuni nomi di dominio direttamente nel dominio di primo livello .eu ad uso di istituzioni, organi e organismi comunitari. Ora che è divenuto tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando anche caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV del regolamento (CE) n. 874/2004, alla Commissione dovrebbe essere concessa la possibilità di chiedere al registro di introdurre nomi di dominio contenenti tali caratteri in aggiunta ai nomi per i quali ha già fatto richiesta. |
(6) | Gli Stati membri, i paesi candidati e i membri dello Spazio economico europeo hanno chiesto di registrare o riservare i propri nomi conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 874/2004. I nomi in questione sono elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 874/2004. Ora che è divenuto tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando anche caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV del regolamento (CE) n. 874/2004, alcuni paesi hanno chiesto di modificare gli elenchi di nomi che figurano nel suddetto allegato. |
(7) | È pertanto necessario aggiornare gli elenchi che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 874/2004 al fine di tener conto debitamente dei nomi che contengono caratteri non disponibili in precedenza. |
(9) | Poiché è nell’interesse dei cittadini e delle imprese dell’Unione avere la possibilità di registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando anche caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV del regolamento (CE) n. 874/2004, l’entrata in vigore del presente regolamento non deve essere indebitamente ritardata. |
(10) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 874/2004 è modificato come segue.
1) | L’articolo 6 è modificato come segue:
a) | il primo, secondo e terzo comma diventano i paragrafi 1, 2 e 3; |
b) | il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «4. Qualora divenga tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV, il registro rende nota sul proprio sito web la possibilità di registrare nomi di dominio contenenti tali caratteri nel dominio di primo livello .eu. La comunicazione contiene l’elenco dei caratteri in questione e fissa la data a partire dalla quale è possibile registrare nomi di dominio .eu utilizzando tali caratteri. La comunicazione viene effettuata almeno tre mesi prima di tale data. 5. Il registro non può essere tenuto a svolgere funzioni che richiedano l’uso di lingue diverse dalle lingue ufficiali.»; | |
2) | l’articolo 9 è modificato come segue:
a) | il primo e il secondo comma diventano i paragrafi 1 e 2. |
b) | è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Qualora divenga tecnicamente possibile registrare nomi di dominio nelle lingue ufficiali della Comunità nel dominio di primo livello .eu utilizzando caratteri alfabetici che non erano disponibili per la registrazione all’inizio del periodo di registrazione per fasi previsto al capo IV, il registro lo notifica alla Commissione. La suddetta notifica viene effettuata al massimo un mese prima del giorno della comunicazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, e indica la data di tale comunicazione. Al più tardi dieci giorni prima della data indicata nella comunicazione effettuata conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, la Commissione chiede al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello .eu ogni nome di dominio contenente uno o più dei caratteri in questione che essa intende riservare all’uso delle istituzioni, degli organi e degli organismi comunitari.»; | |
3) | All’articolo 11, quarto comma, il riferimento all’«articolo 6, terzo comma» è sostituito da un riferimento all’«articolo 6, paragrafo 3». |
4) | [Questa modifica non riguarda la versione italiana.] |
5) | L’allegato è sostituito dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2009.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.
(2) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 40.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
ALLEGATO
1. Elenco di nomi per paese e dei paesi che possono registrarli
AUSTRIA
62. | δημοκρατία-της-αυστρίας |
63. | δημοκρατίατηςαυστρίας |
BELGIO
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