Commission Regulation (EU) No 79/2014 of 29 January 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, chlorpropham, esfenvalerate, fludioxonil and thiobencarb in or on certain products Text with EEA relevance

Coming into Force19 February 2014,19 August 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0079
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/79/oj
Published date30 January 2014
Date29 January 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 027, 30 January 2014
L_2014027IT.01000901.xml
30.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/9

REGOLAMENTO (UE) N. 79/2014 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2014

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per le sostanze bifenazato, clorprofam ed esfenvalerato i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fludioxonil e tiobencarb gli LMR sono fissati nell’allegato III, parte A, di detto regolamento.
(2) In merito al bifenazato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (2). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Per quanto riguarda agrumi, frutta a nocciolo, uva, luppolo, fragole, pomodori, peperoni, melanzane, meloni, cocomeri, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), more e lamponi, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato ulteriori pareri concernenti gli LMR (3) (4). È opportuno tenere conto di tali pareri. Per determinati prodotti l’Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. L’Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per pomacee, melanzane, fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, senza baccello) e lenticchie (fresche) alcune informazioni non sono state disponibili e che è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello stabilito dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(3) In merito al clorprofam l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha raccomandato la riduzione degli LMR per il latte di bovini, di capra e di pecora. Essa ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per patate, sedano rapa, cipolle, scalogni, lattuga, scarola, rucola, spinaci, cicoria witloof, cardi, sedano, finocchi, infusioni di erbe (fiori essiccati), spezie (frutta e bacche), radici di cicoria, carni di pollame, grasso e fegati di volatili e uova di volatili alcune informazioni non sono state disponibili e che è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello stabilito dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti.
(4) In merito all’esfenvalerato l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 1 (6). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L’Autorità ha raccomandato la riduzione degli LMR per cavoli cappucci, semi di lino, semi di colza, semi di senape, semi di camelina, barbabietola da zucchero, carne, grasso, fegato e rene di suini, carne, fegato e rene di bovini, di ovini e di caprini. Essa ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per mandorle, mele, pere, ciliege, prugne, fragole, lamponi, carote, rafano, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, aglio, cipolle, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, meloni, granturco dolce, cavoli broccoli, cavolfiori, cavolini di Bruxelles, lattuga, spinaci, prezzemolo, porri, lenticchie (secche), orzo in chicchi, mais in chicchi, chicchi di avena, segala, sorgo, chicchi di grano, spezie (sementi), carne, grasso, fegato e rene di suini, di bovini, di ovini e di caprini, nonché per il latte di bovini, di ovini e di caprini, alcune informazioni non sono state disponibili e che è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello stabilito dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti.
(5) Riguardo al fludioxonil, l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. Per quanto riguarda erbe fresche, spinaci in foglia, bietola da costa, lattuga, dolcetta, crescione, scarola, rucola, foglie e germogli di brassica spp., sedano, foglie di sedano, ravanelli e cucurbitacee con buccia non commestibile, dopo aver presentato il parere di cui alla prima frase, l’Autorità ha presentato ulteriori pareri concernenti gli LMR (8) (9) (10). È opportuno tenere conto di tali pareri. L’Autorità ha raccomandato la riduzione degli LMR per mirtilli, ribes (rosso, nero e bianco), sambuco, uva spina, kiwi, patate, aglio, scalogni, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, granturco dolce, dolcetta, crescione, barbarea, rucola, senape nera, foglie e germogli di brassica spp., cicoria witloof, fagioli (freschi, senza baccello), asparagi, finocchi, semi di papavero, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di cotone, orzo in chicchi, grano saraceno in chicchi, mais in chicchi, miglio in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segala in chicchi, sorgo in chicchi, grano in chicchi, barbabietole da zucchero (tuberi), carni di pollame, latte di bovini, di capra e di pecora. Essa ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per fragole, cucurbitacee con buccia non commestibile, sedano, carne, grasso, fegato e rene di bovini, di ovini e di caprini, alcune informazioni non sono state disponibili e che è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Non essendovi alcun rischio per i consumatori è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello individuato dall’Autorità. Questi LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per altri prodotti l’Autorità ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti.
(6) Riguardo al tiobencarb, l’Autorità ha presentato un parere motivato, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (11). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo.
(7) La non-iscrizione del tiobencarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/934/CE della Commissione (12). Tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiobencarb sono state revocate. A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, gli LMR fissati per tali sostanze attive, indicati negli allegati II e III, vanno pertanto soppressi. La disposizione non si applica ai CXL in base agli impieghi nei paesi terzi, purché tali limiti siano accettabili per quanto riguarda la sicurezza per i consumatori. Analogamente, non si applica nei casi in cui gli LMR sono stati fissati espressamente come tolleranze all’importazione.
(8) Riguardo ai prodotti per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all’importazione a livello dell’Unione europea e non erano disponibili LMR del Codex, l’Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre fissare gli LMR per tali prodotti allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) In base ai pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(11) È opportuno prevedere, prima che siano applicati gli LMR
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