Commission Regulation (EC) No 2848/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the premium scheme, production quotas and the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector

Coming into Force07 January 1999,01 January 1999
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31998R2848
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1998/2848/oj
Published date31 December 1998
Date22 December 1998
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 358, 31 December 1998
EUR-Lex - 31998R2848 - IT

Regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/1998 pag. 0017 - 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 2848/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/98 (2), in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafi 5, 11 e 14 bis e l'articolo 17, paragrafi 5 e 27,

considerando che il regolamento (CE) n. 1636/98 ha profondamente riformato il settore del tabacco greggio, per migliorarne la situazione economica; che tale riforma si è prefissa di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più flessibile e semplice il regime delle quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

considerando che, dopo aver attuato la riforma, devono essere stabilite le pertinenti modalità d'applicazione; che, ai fini della semplificazione della normativa agricola, è opportuno sostituire i regolamenti (CEE) n. 3478/92 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/98 (4), (CEE) n. 84/93 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 621/96 (6), e (CE) n. 1066/95 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/98, della Commissione con un solo regolamento;

considerando che, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori, occorre stabilire la dimensione minima in percentuale della quantità di attestati di quote rispetto al limite di garanzia di ciascuno Stato membro; che occorre inoltre prevedere, ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori, la possibilità per gli Stati membri di aumentare, nel loro territorio, la percentuale degli attestati di quote e di stabilire condizioni minime relative al numero di produttori;

considerando che occorre definire le condizioni cui devono rispondere le associazioni di produttori per essere riconosciute e poter quindi beneficiare dell'aiuto specifico;

considerando che, allo scopo di rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che un produttore può essere membro di una sola associazione; che occorre pertanto prevedere, a titolo transitorio, la possibilità per un produttore membro di diverse associazioni di produttori di rinunciare alla qualità di membro entro il 31 gennaio 1999;

considerando che, per rispettare lo spirito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e in particolare per evitare distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, occorre precisare che l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione;

considerando che, per garantire una certa uniformità delle procedure amministrative, è opportuno disciplinare alcuni elementi relativi alla domanda, alla concessione e alla revoca del riconoscimento, nonché alla verifica delle pertinenti condizioni;

considerando che è opportuno istituire un meccanismo di riconoscimento delle imprese di trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione, revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle norme e specificare le condizioni particolari che disciplinano la trasformazione del tabacco in uno Stato membro;

considerando che occorre delimitare, per ciascun gruppo di varietà di tabacco, le zone di produzione riconosciute ai fini della concessione del premio, in base alle zone tradizionali di produzione; che in considerazione della superficie relativamente esigua dei comuni in Francia, in tale Stato membro è opportuno fissare come limite delle zone i cantoni piuttosto che i comuni; che gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati a restringere tali zone, soprattutto per migliorare la qualità della produzione;

considerando che è necessario definire gli elementi essenziali dei contratti di coltivazione; che tali contratti devono essere limitati a un raccolto affinché sia possibile tener conto degli sviluppi futuri del mercato; che occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione dei contratti in modo da poter garantire fin dall'inizio dell'anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro futuro raccolto e un regolare approvvigionamento delle imprese di trasformazione;

considerando che i dati essenziali relativi ad ogni singolo produttore devono essere comunicati per consentire una corretta gestione e gli opportuni controlli, anche quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

considerando che è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, in modo che i prezzi contrattuali del tabacco possano meglio adeguarsi alle condizioni del mercato;

considerando che il tabacco greggio ammissibile al premio deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente da caratteristiche che ne impediscano la normale commercializzazione;

considerando che il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico e che il rapporto tra le diverse parti del premio può modificarsi a seconda delle varietà e degli Stati membri di produzione; che la parte fissa dev'essere versata per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dal produttore all'impresa di prima trasformazione indipendentemente dalle diverse qualità, purché sia rispettata la qualità minima; che per favorire il miglioramento qualitativo e il valore della produzione comunitaria è opportuno che il pagamento della parte variabile sia corrisposto dall'associazione di produttori ai suoi membri confrontando il prezzo di mercato ottenuto per ciascuna partita consegnata dal singolo produttore membro dell'associazione stessa; che per rendere efficace il sistema è opportuno ragguagliare a zero il premio variabile per le partite che hanno spuntato un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo minimo maggiorato del 50 % per ciascun gruppo di varietà;

considerando che è opportuno adeguare il premio qualora il tasso di umidità del tabacco consegnato si scosti di non oltre il 4 % dal tasso fissato per ciascun gruppo di varietà in base ad adeguati requisiti qualitativi e che per semplificare il controllo in occasione della consegna occorre fissare i livelli, la frequenza di prelievo dei campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato previsti per la determinazione del tasso di umidità;

considerando che occorre limitare il periodo di consegna del tabacco alle imprese di trasformazione, onde impedire il riporto fraudolento da un raccolto all'altro, rispettando le esigenze dei diversi gruppi di varietà;

considerando che è opportuno definire le modalità di versamento del premio e del prezzo d'acquisto onde prevenire le frodi; che quanto al resto spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92, stabilire le modalità di gestione e di controllo;

considerando che il premio può essere versato soltanto dopo il controllo delle consegne, in modo che siano garantiti l'effettività delle operazioni e il rispetto del regime di quote; che è tuttavia opportuno prevedere il versamento ai produttori di un anticipo pari al 50 % del premio da corrispondere, purché siano costituite cauzioni sufficienti; che per consentire il versamento dell'anticipo anche alle associazioni che non sono in grado di sobbarcarsi l'onere delle cauzioni, è opportuno che l'aiuto specifico possa essere utilizzato per il finanziamento di tale onere;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede che gli Stati membri versino il premio direttamente ai produttori e che i produttori possano riportare al raccolto successivo la loro produzione eccedentaria, entro il limite massimo del 10 % della quota loro attribuita;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà di tabacco; che i termini per la ripartizione delle quote devono essere fissati con sufficiente anticipo affinché i produttori possano, per quanto possibile, tenerne conto nella produzione del tabacco;

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2075/92 le quote di produzione sono ripartite tra i produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi conferiti negli ultimi tre anni precedenti l'anno dell'ultimo raccolto e che tale ripartizione dev'essere valida per un periodo di tre anni; che l'assegnazione di quantitativi che danno diritto al pagamento del premio per un determinato raccolto non implica l'acquisizione di diritti per i raccolti successivi;

considerando che è opportuno creare una riserva nazionale di quote in ciascuno Stato membro al fine di rendere più flessibile il sistema di ripartizione delle quote e di favorire la riconversione dei produttori e la ristrutturazione delle aziende agricole negli Stati membri; che tale riserva nazionale dev'essere alimentata mediante una riduzione lineare dell'insieme delle quote assegnate ai produttori, concedendo agli Stati membri la possibilità di applicare una riduzione lineare dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione che sono stati oggetto di cessioni definitive, nonché mediante le quote non utilizzate per stipulare contratti di coltivazione...

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