2011/66/EU: Decision of the European Central Bank of 25 November 2010 on the allocation of monetary income of the national central banks of Member States whose currency is the euro (ECB/2010/23)

Coming into Force31 December 2010
End of Effective Date30 December 2016
Celex Number32010D0023
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/66(1)/oj
Published date09 February 2011
Date25 November 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 35, 09 February 2011
L_2011035IT.01001701.xml
9.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35/17

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 novembre 2010

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro

(rifusione)

(BCE/2010/23)

(2011/66/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2001/16 del 6 dicembre 2001 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall’esercizio finanziario 2002 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2) Poiché deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) Ai sensi dell’articolo 32.1 dello statuto del SEBC, il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle BCN nell’esercizio delle funzioni di politica monetaria. Ai sensi all’articolo 32.2 dello statuto del SEBC, l’importo del reddito monetario di ciascuna BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle BCN conformemente agli indirizzi del consiglio direttivo. Le BCN dovranno accantonare gli attivi risultanti dall’esercizio delle funzioni di politica monetaria come attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Ai sensi dell’articolo 32.4 dello statuto del SEBC, l’ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta BCN sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell’articolo 19.
(3) Ai sensi dell’articolo 32.5 dello statuto del SEBC, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della Banca centrale europea (BCE).
(4) Ai sensi degli articoli 32.6 e 32.7 dello statuto del SEBC, al consiglio direttivo è conferito il potere di adottare indirizzi per la compensazione e il regolamento, da parte della BCE, dei saldi derivanti dalla ripartizione del reddito monetario e di adottare tutte le altre misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 32.
(5) Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3), la BCE e le BCN immettono in circolazione le banconote in euro. L’articolo 15 del suddetto regolamento prevede che le banconote denominate in unità monetarie nazionali continuino ad avere corso legale nell’ambito dei rispettivi limiti territoriali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di sostituzione del contanteL’anno di sostituzione del contante dovrebbe quindi essere considerato come un anno particolare, poiché le banconote in circolazione denominate in unità monetarie monetarie nazionali possono ancora rappresentare una considerevole quota delle banconote in circolazione.
(6) L’articolo 15, paragrafo 1, dell’Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al fuori dell’area dell’euro (4) prevede che le banconote in euro fornite in consegna anticipata alle controparti autorizzate siano addebitate sui conti delle stesse controparti presso le rispettive BCN al loro valore nominale e secondo un «modello generale di addebito»: l’importo totale di banconote in euro fornite in consegna anticipata deve essere addebitato in tre quote uguali, alla data del regolamento della prima, quarta e quinta operazione principale di rifinanziamento dell’Eurosistema successiva alla data di sostituzione del contante. Nel calcolo del reddito monetario per l’anno della sostituzione del contante si deve necessariamente tenere conto di questo «modello generale di addebito».
(7) La presente decisione è collegata alla decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all’emissione delle banconote in euro (5), che prevede che la BCE e le BCN emettano le banconote in euro. La decisione BCE/2010/29 stabilisce la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione, in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Essa inoltre attribuisce alla BCE l’8 % dell’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La distribuzione delle banconote in euro tra i membri dell’Eurosistema dà luogo a saldi interni all’Eurosistema. La remunerazione di tali saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ha un effetto diretto sul reddito di ciascun membro dell’Eurosistema e, pertanto, deve essere disciplinata dalla presente decisione. Il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN ai sensi della decisione BCE/2010/24 del 25 novembre 2010 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (6), proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.
(8) Il saldo netto dei crediti e dei debiti interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione dovrebbe essere remunerato applicando un criterio oggettivo per la definizione del costo del denaro. A tal fine, è considerato adeguato il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali utilizzato dall’Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
(9) Le passività nette interne all’Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione sono incluse nell’aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell’articolo 32.2 dello statuto del SEBC, in quanto equivalenti alle banconote in euro in circolazione. Il regolamento degli interessi sui saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione darà luogo pertanto alla distribuzione di una quantità considerevole del reddito monetario dell’Eurosistema tra le BCN in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Tali saldi interni all’Eurosistema dovrebbero essere adattati in modo tale da consentire un adeguamento graduale dello stato patrimoniale e del conto economico delle BCN. Gli adattamenti dovrebbero essere basati sull’ammontare delle banconote in circolazione di ciascuna BCN durante un periodo antecedente l’introduzione delle banconote in euro. Tali adattamenti dovrebbero applicarsi su base annuale in conformità di una formula fissa per un periodo non superiore ai successivi cinque anni.
(10) Gli adattamenti dei saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono stati calcolati al fine di compensare ogni mutamento significativo delle situazioni di reddito delle BCN in seguito all’introduzione delle banconote in euro e della successiva distribuzione del reddito monetario.
(11) Le norme generali stabilite all’articolo 32 dello statuto del SEBC si applicano anche al reddito monetario che risulta dalla cancellazione, nelle poste contabili, delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione.
(12) L’articolo 32.5 dello statuto del SEBC specifica che la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle rispettive quote versate di capitale della BCE. Ai sensi dell’articolo 32.7 dello statuto del SEBC, il consiglio direttivo è competente ad adottare tutte le altre misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 32. È ivi inclusa la competenza a prendere in considerazione altri fattori nel decidere la ripartizione del reddito risultante dalla cancellazione, nelle poste contabili, delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione. A tal fine, i principi di parità di trattamento e correttezza richiedono che si tenga conto del periodo di tempo durante il quale le banconote in euro ritirate erano state emesse. Lo schema di distribuzione per questo specifico reddito deve riflettere pertanto sia la quota pertinente nel capitale della BCE, sia la lunghezza della fase di emissione.
(13) Il ritiro delle banconote in euro deve essere regolato da decisioni separate da adottarsi ai sensi dell’articolo 5 della decisione BCE/2003/4 del 20 marzo 2003 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a) per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;
b) per «aggregato del passivo» si intende l’ammontare delle passività prese in considerazione, nel quadro del bilancio di ciascuna BCN, specificato in conformità dell’allegato I della presente decisione;
c) per «attivi accantonabili» si intende l’ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell’aggregato del passivo, all’interno dello stato patrimoniale di ciascuna BCN, specificato in conformità dell’allegato II della presente decisione;
d) per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti
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