Regulation (EC) No 1717/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an Instrument for Stability

Coming into Force14 December 2006,01 January 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R1717
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1717/oj
Published date24 November 2006
Date15 November 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 24 November 2006
L_2006327IT.01000101.xml
24.11.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1717/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

che istituisce uno strumento per la stabilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1 e l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità è uno dei principali donatori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. La promozione di condizioni di stabilità per lo sviluppo umano ed economico e dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà fondamentali figurano tra gli obiettivi primari dell'azione esterna dell'Unione europea (di seguito «UE») cui contribuiscono gli strumenti per l'assistenza esterna della Comunità. Nelle loro conclusioni del novembre 2004 sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE, il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno indicato che la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché i diritti umani, la democrazia e la buona governanza costituiscono elementi essenziali per la crescita economica sostenibile e l'eliminazione della povertà.
(2) Il programma dell'UE per la prevenzione dei conflitti violenti, fatto proprio dal Consiglio europeo, sottolinea «l'impegno politico dell'UE a perseguire la prevenzione dei conflitti come uno degli obiettivi principali delle relazioni esterne dell’UE» ed indica che gli strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo della Comunità possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo e al rafforzamento dell’UE come attore internazionale.
(3) Le misure adottate nel quadro del presente regolamento in vista della realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 177 e 181A del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE») possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'UE per la realizzazione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, nel quadro del titolo V, e le misure adottate nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea (di seguito «trattato UE»). Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.
(4) La dichiarazione sul «Consenso europeo in materia di sviluppo», adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione il 22 novembre 2005 e rispetto alle quale il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha espresso compiacimento, indica che la Comunità, nel quadro delle rispettive competenze delle proprie istituzioni, svilupperà un approccio di prevenzione globale in materia di fragilità degli Stati, di conflitto, di catastrofi naturali e di altri tipi di crisi, obiettivo al quale il presente regolamento dovrebbe contribuire.
(5) Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003.
(6) La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo esortava ad integrare nei programmi di assistenza esterna gli obiettivi della strategia antiterrorismo. Inoltre, la strategia del millennio dell'UE riguardante la prevenzione e il controllo della criminalità organizzata, adottata dal Consiglio il 27 marzo 2000, sollecita una più stretta collaborazione con i paesi terzi.
(7) La stabilizzazione post-crisi richiede un impegno prolungato e flessibile da parte della comunità internazionale, segnatamente nei primi anni successivi alla crisi, sulla base di strategie integrate di transizione.
(8) L’attuazione dei programmi di assistenza in tempi di crisi e di instabilità politica richiede misure specifiche per garantire la flessibilità in sede di adozione delle decisioni e di stanziamenti di bilancio e necessita di misure rafforzate per assicurare la coerenza con gli aiuti bilaterali e i meccanismi di messa in comune dei contributi dei donatori, ivi compresa la delega delle funzioni di autorità pubblica attraverso una gestione centralizzata indiretta.
(9) Le risoluzioni del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio sulle comunicazioni della Commissione relative al legame tra aiuto, riabilitazione e sviluppo sottolineano la necessità di garantire un reale collegamento tra le operazioni finanziate con i diversi strumenti di finanziamento della Comunità per i casi di crisi.
(10) Per affrontare i suddetti problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari strumenti finanziari e risorse finanziarie specifici che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine. L'aiuto umanitario dovrebbe continuare ad essere fornito in forza del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (2).
(11) Oltre alle misure concordate con i paesi partner nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione istituito nell'ambito degli strumenti comunitari per l'assistenza esterna, la Comunità deve essere in grado di fornire un’assistenza che affronti le questioni globali e transnazionali più importanti che possono avere effetto destabilizzante.
(12) Gli «Orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e i suoi Stati membri nel settore dell’assistenza esterna» del 2001 sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna dell’UE.
(13) Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).
(14) Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).
(15) Il presente regolamento mira a coprire l'ambito di diversi regolamenti in vigore riguardanti l'assistenza esterna della Comunità e a sostituirli; questi regolamenti dovrebbero pertanto essere abrogati.
(16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, a causa della necessità di una risposta multilaterale e concertata nei settori definiti dal presente regolamento e possono quindi, a causa della portata e degli effetti globali delle misure da esso previste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per realizzare tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, definito dallo stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

1. La Comunità avvia misure di cooperazione allo sviluppo nonché misure di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.
a) in situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire alla stabilità attraverso un intervento efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per un'efficace attuazione delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione;
b) nel contesto di condizioni stabili per l'attuazione delle politiche comunitarie di cooperazione nei paesi terzi, contribuire sia allo sviluppo della capacità necessaria per far fronte a problemi globali e transregionali specifici che hanno un effetto destabilizzante sia ad assicurare la preparazione per far fronte a situazioni pre e post-crisi.

3. Le misure prese in forza del presente regolamento possono essere complementari con le misure adottate a norma dei titoli V e VI del trattato UE sono coerenti con esse e non le pregiudicano.

Articolo 2

Complementarità dell'assistenza comunitaria

1. L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna. Essa è fornita solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere fornita con tali strumenti.

2. La Commissione garantisce che le misure adottate in forza del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese partner in questione, in particolare con gli obiettivi degli strumenti di cui al paragrafo 1, nonché con altre misure comunitarie pertinenti.

3. Per migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza nazionali e comunitarie, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale che a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni.

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi

1. L'assistenza tecnica e finanziaria della Comunità per realizzare le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), può essere fornita in risposta a una situazione di urgenza, a una crisi o al delinearsi di una crisi, a una...

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