Regulation (EC) No 680/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks

Coming into Force12 July 2007,01 January 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32007R0680
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2007/680/oj
Published date22 June 2007
Date20 June 2007
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 22 June 2007
L_2007162IT.01000101.xml
22.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 162/1

REGOLAMENTO (CE) n. 680/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha sottolineato nelle proprie conclusioni che le reti dell'energia e dei trasporti potenti e integrate costituiscono la spina dorsale del mercato interno europeo e che una migliore utilizzazione delle reti esistenti e il completamento dei collegamenti mancanti aumenteranno l'efficienza e la concorrenza, assicurando un livello adeguato di qualità e una minore congestione e, di conseguenza, una maggiore sostenibilità. Tali esigenze rientrano nell'ambito della strategia adottata dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e periodicamente ribadita in seguito.
(2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 12 e 13 dicembre 2003 ha approvato un'azione europea per la crescita e ha invitato la Commissione a riorientare le spese, se necessario, verso gli investimenti in capitale fisico e, in particolare, nell'infrastruttura delle reti transeuropee, i cui progetti prioritari rappresentano elementi essenziali per rafforzare la coesione del mercato interno.
(3) I ritardi registrati nella realizzazione di connessioni transeuropee di elevate prestazioni, soprattutto nella realizzazione delle sezioni transfrontaliere, rischiano di pregiudicare gravemente la competitività dell'Unione, degli Stati membri e delle regioni periferiche che non potranno, o non potranno più, approfittare pienamente degli effetti benefici del vasto mercato interno.
(4) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (3), prevede che le spese necessarie per il completamento della rete transeuropea dei trasporti tra il 2007 e il 2020 ammontino a circa 600 miliardi di EUR. Per il periodo 2007-2013 gli investimenti necessari per i soli progetti prioritari ai sensi dell'allegato III di tale decisione corrispondono a quasi 160 miliardi di EUR.
(5) Per conseguire tali obiettivi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare e adattare gli strumenti finanziari esistenti tramite un aumento del livello del cofinanziamento comunitario, prevedendo la possibilità che soprattutto i progetti che si distinguono per il carattere transfrontaliero, la funzione di transito o per il superamento di barriere naturali, beneficino di un'aliquota di cofinanziamento comunitario più elevata.
(6) In sintonia con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne «NAIADES» e tenendo conto della sostenibilità del trasporto per via navigabile interna, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione ai progetti su tali vie.
(7) Nella risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide politiche e sugli strumenti di bilancio dell'Unione allargata per il periodo 2007-2013 (4), il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza strategica delle reti di trasporto per il completamento del mercato interno e per lo sviluppo di relazioni più strette con i paesi candidati, quelli in fase di adesione o appartenenti alla «cerchia di amici». Inoltre, il Parlamento europeo ha espresso l'intenzione di prendere in considerazione strumenti di finanziamento innovativi, come le garanzie di prestito, le concessioni europee, i prestiti europei e un fondo per l'abbuono dei tassi di interesse.
(8) Con gli importi concessi alle reti transeuropee dell'energia e dei trasporti (in seguito denominate rispettivamente «RTE-T» e «RTE-E») conformemente al quadro finanziario pluriennale 2007-2013, non è possibile soddisfare tutte le necessità di finanziamento connesse all'attuazione delle priorità stabilite nelle decisioni n. 1692/96/CE (RTE-T) e n. 1364/2006/CE (5) (RTE-E). A integrazione dei finanziamenti nazionali pubblici e privati, è opportuno pertanto concentrare queste risorse su determinate categorie di progetti che apportino il massimo valore aggiunto all'insieme delle reti, con particolare riferimento alle sezioni transfrontaliere, comprese le autostrade del mare, e ai progetti tesi all'eliminazione delle strozzature, come le barriere naturali, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'infrastruttura della RTE-T e della RTE-E. Al fine di facilitare l'attuazione coordinata di determinati progetti, possono essere designati coordinatori europei a norma dell'articolo 17 bis, della decisione n. 1692/96/CE.
(9) Tenendo conto del fatto che i rimanenti investimenti RTE-T in progetti prioritari sono stimati in circa 250 miliardi di EUR e che l'importo di riferimento finanziario europeo di 8 013 milioni di EUR a favore dei trasporti per il periodo 2007-2013 rappresenta solo una piccola parte della dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione dovrebbe, con l'aiuto dei coordinatori europei ove nominati, intervenire per sostenere e coordinare gli sforzi degli Stati membri intesi a finanziare e completare le RTE-T previste, in linea con il calendario previsto. La Commissione dovrebbe attuare le disposizioni riguardanti i coordinatori europei di cui alla decisione n. 1692/96/CE. Essa dovrebbe anche studiare e cercare di risolvere, di concerto con gli Stati membri, il problema finanziario a lungo termine connesso alla costruzione e al funzionamento dell'intera RTE-T, in considerazione del fatto che il periodo per la costruzione abbraccia almeno due esercizi settennali di bilancio e che la durata di funzionamento prevista delle nuove infrastrutture è di almeno un secolo.
(10) La decisione n. 1364/2006/CE individua gli obiettivi, le priorità di azione e i progetti di interesse comune per sviluppare la RTE-E, compresi i progetti prioritari, e accorda una priorità adeguata ai progetti dichiarati di interesse europeo. Gli investimenti necessari per consentire a tutti gli Stati membri di partecipare pienamente al mercato interno e completare le interconnessioni con i paesi vicini ammontano a 28 miliardi di EUR tra il 2007 ed il 2013, soltanto per i progetti prioritari.
(11) Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha anche invitato la Commissione a continuare a studiare se sia necessario istituire uno strumento specifico di garanzia comunitaria, nell'ambito dei progetti RTE-T, destinato a coprire determinati rischi successivi alla costruzione. Per quanto riguarda l'energia, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a riorientare le spese, se necessario, verso investimenti in capitale fisico al fine di stimolare la crescita.
(12) Il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6), rappresenta già un progresso concreto, in quanto per i progetti dichiarati prioritari autorizza un tasso di finanziamento superiore, del 20 %. Tuttavia, continua a dipendere dalle norme di attuazione che meritano di essere semplificate e da uno stanziamento di bilancio con risorse limitate. Risulta quindi necessario integrare i finanziamenti pubblici e privati nazionali, aumentando l'importo e il tasso di intervento del contributo della Comunità per rafforzare l'effetto di incentivo dei fondi comunitari, consentendo così di realizzare i progetti prioritari approvati.
(13) Attraverso il presente regolamento è opportuno istituire un programma che fissi le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore della rete RTE-T e RTE-E. Tale programma, che deve essere attuato conformemente al diritto comunitario, in particolare in materia ambientale, dovrebbe concorrere al rafforzamento del mercato interno e stimolare la competitività e la crescita nella Comunità.
(14) Il contributo finanziario della Comunità a titolo del bilancio delle reti transeuropee dovrebbe oltre che concentrarsi sui progetti o sulle parti di progetti che presentano il maggior valore aggiunto europeo, incentivare i soggetti interessati ad accelerare l'attuazione dei progetti prioritari di cui alle decisioni n. 1692/96/CE e n. 1364/2006/CE. Dovrebbe altresì consentire di finanziare anche gli altri progetti d'infrastrutture europee d'interesse comune definiti nelle decisioni citate.
(15) Il contributo finanziario della Comunità è concesso al fine di sviluppare progetti d'investimento nelle RTE-T e RTE-E, di garantire un serio impegno finanziario, di mobilitare gli investitori istituzionali e di stimolare la formazione di consorzi di finanziamento tra settore pubblico e settore privato. Nel settore dell'energia, il contributo finanziario dovrebbe contribuire principalmente a superare gli ostacoli finanziari che possono presentarsi durante la preparazione dei progetti e durante la fase di sviluppo precedente l'avvio della fase di costruzione e dovrebbe concentrarsi sulle sezioni transfrontaliere dei progetti prioritari e sulle interconnessioni con i paesi vicini.
(16) Nella comunicazione al Parlamento europeo e al
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