2010/571/EU: Commission Decision of 24 September 2010 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council as regards exemptions for applications containing lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers (notified under document C(2010) 6403) Text with EEA relevance

Coming into Force25 September 2010
End of Effective Date03 January 2013
Celex Number32010D0571
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/571/oj
Published date25 September 2010
Date24 September 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 251, 25 September 2010
L_2010251IT.01002801.xml
25.9.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251/28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2010

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato

[notificata con il numero C(2010) 6403]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/571/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/95/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato dopo il 1o luglio 2006. Le esenzioni da tale divieto sono elencate nell’allegato della direttiva. È necessario riesaminare tali esenzioni al fine di adeguarle al progresso scientifico e tecnico.
(2) Il riesame delle esenzioni ha rivelato che è opportuno che alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente continuino ad essere esentate dal divieto in quanto l’eliminazione di tali sostanze pericolose nelle suddette applicazioni specifiche è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico o tecnico. Occorre pertanto mantenere dette esenzioni.
(3) Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze è divenuta scientificamente o tecnicamente possibile. Occorre pertanto sopprimere dette esenzioni.
(4) Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze diverrà scientificamente o tecnicamente possibile in un prossimo futuro. Occorre pertanto fissare le date di scadenza di dette esenzioni.
(5) Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti mercurio l’eliminazione o la sostituzione parziale dell’uso di tale sostanza è scientificamente o tecnicamente possibile. È quindi opportuno ridurre il quantitativo di mercurio che può essere utilizzato in tali applicazioni.
(6) Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti mercurio in un prossimo futuro sarà scientificamente o tecnicamente possibile soltanto l’eliminazione o la sostituzione parziale e graduale dell’uso di tale sostanza. È quindi opportuno ridurre gradualmente il quantitativo di mercurio che può essere utilizzato in tali applicazioni.
(7) In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare AEE con pezzi di ricambio diversi da quelli originali. Pertanto, unicamente in tali casi, è opportuno autorizzare l’utilizzo di pezzi di ricambio contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente o eteri di difenile polibromurato, che beneficiavano di un’esenzione, per la riparazione di AEE che sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione stessa.
(8) Il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (2) e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) forniscono valori di riferimento per quanto concerne l’uso del mercurio nelle lampade. Nonostante il contenuto di mercurio delle lampade sia stato identificato in quanto parametro ambientale significativo nei regolamenti (CE) n. 244/2009 e (CE) n. 245/2009, si è ritenuto più appropriato disciplinare tale sostanza nell’ambito della direttiva 2002/95/CE, che riguarda anche tipi di lampade che sono esentati da tali regolamenti.
(9) L’analisi effettuata per le misure previste dal regolamento (CE) n. 244/2009 rivela che, per alcune applicazioni contenenti mercurio, l’eliminazione o la sostituzione parziale dell’uso di tale sostanza è scientificamente o tecnicamente possibile senza che ciò produca impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori in misura superiore ai benefici derivanti dalla sostituzione. È quindi opportuno ridurre il contenuto di mercurio per tali applicazioni in conformità del regolamento (CE) n. 244/2009.
(10) È necessario apportare modifiche sostanziali all’allegato della direttiva 2002/95/CE. Pertanto, per motivi di chiarezza, occorre sostituire l’intero allegato.
(11) In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate.
(12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.
(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(2) GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3.

(3) GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17.

(4) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Applicazioni esentate dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1

Esenzione Ambito e date di applicazione
1 Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):
1(a) Per usi generali di illuminazione Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012; devono essere utilizzati 2,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2012
1(b) Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
1(c) Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e
1(d) Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg
1(e) Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 7 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011
1(f) Per usi speciali: 5 mg
2(a) Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):
2(a)(1) Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 4 mg per
...

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