Commission Regulation (EU) No 475/2012 of 5 June 2012 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 1 and International Accounting Standard (IAS) 19 Text with EEA relevance

Coming into Force09 June 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0475
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/475/oj
Published date06 June 2012
Date05 June 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 146, 6 June 2012
L_2012146IT.01000101.xml
6.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146/1

REGOLAMENTO (UE) N. 475/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 1 e il principio contabile internazionale (IAS) 19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 16 giugno 2011 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio — Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo (di seguito "le modifiche allo IAS 1") e allo IAS 19 Benefici per i dipendenti (di seguito "le modifiche allo IAS 19"). L'obiettivo delle modifiche allo IAS 1 è rendere più chiara l'esposizione del numero crescente di voci delle altre componenti di conto economico complessivo e aiutare gli utilizzatori dei bilanci a distinguere tra le voci delle altre componenti di conto economico complessivo che possono o meno essere riclassificate successivamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. Per quanto riguarda le modifiche allo IAS 19, dovrebbero aiutare gli utilizzatori dei bilanci a comprendere meglio in che modo i piani a benefici definiti influenzino la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità. La finalità del Principio è quella di definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti.
(3) La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche allo IAS 1 e le modifiche allo IAS 19 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(4) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1) il principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento;
(2) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 5, l'IFRS 7, lo IAS 12, lo IAS 20, lo IAS 21, lo IAS 32, lo IAS 33 e lo IAS 34 sono modificati in conformità delle modifiche allo IAS 1 di cui all'allegato al presente regolamento;
(3) il principio contabile internazionale (IAS) 19 Benefici per i dipendenti è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;
(4) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 8, l'IFRS 13, lo IAS 1, lo IAS 24 e l'interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 14 sono modificati in conformità delle modifiche allo IAS 19 di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 1) e 2) al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o luglio 2012 o in data successiva.

2. Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 3) e 4) al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 1
IAS 1 Presentazione del bilancio — Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo
IAS 19
IAS 19 Benefici per i dipendenti

"Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org"

MODIFICHE ALLO IAS 1

Presentazione del bilancio

È modificato il paragrafo 7.

7 I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: … Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, …

È modificato il paragrafo 10, è aggiunto il paragrafo 10A e il paragrafo 12 è eliminato.

10 Un'informativa di bilancio completa include: … un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio; … Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo".
10A Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile o con la perdita dell'esercizio.

I titoli che precedono i paragrafi 81 e 82 e il paragrafo 82 sono modificati e il paragrafo 81 è eliminato. I paragrafi 81A e 81B, un titolo e il paragrafo 82A sono aggiunti e i paragrafi 83 e 84 sono eliminati.

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo

81A Il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo) deve rappresentare, oltre alle sezioni relative all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo:
(a) utile (perdita) d'esercizio;
(b) totale delle altre componenti di conto economico complessivo;
(c) conto economico complessivo dell'esercizio, dato dal totale dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.
Se una entità presenta un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio, non deve presentare la sezione relativa all'utile (perdita) d'esercizio nel prospetto di conto economico complessivo.
81B Oltre alle sezioni dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, una entità deve presentare la ripartizione dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo tra le seguenti voci:
(a) utile (perdita) d'esercizio attribuibile a:
(i) partecipazioni di minoranza, e
(ii) soci dell'entità controllante.
(b) conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a:
(i) partecipazioni di minoranza, e
(ii) soci dell'entità controllante.
Se una entità rappresenta l'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, in tale prospetto deve riportare la ripartizione di cui al punto (a).

Informazioni da esporre nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

82 In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio deve comprendere quelle voci che presentano i seguenti importi relativi all'esercizio:
(a) ricavi;
(b) oneri finanziari;
(c) quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
(d) oneri tributari;
(e) [eliminato];
(ea) un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate (vedere IFRS 5).
(f)–(i) [eliminato];

Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo

82A La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi delle altre componenti di conto economico complessivo del periodo, classificate per natura (inclusa la quota parte
...

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