Directive 2009/75/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on roll-over protection structures of wheeled agricultural or forestry tractors (static testing) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2010,23 October 2009
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32009L0075
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2009/75/oj
Published date03 October 2009
Date13 July 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 261, 03 October 2009
L_2009261IT.01004001.xml
3.10.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 261/40

DIRETTIVA 2009/75/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/622/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) La direttiva 79/622/CEE, che è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche). Queste prescrizioni tecniche mirano al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva.
(3) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato X, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trattori definiti all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE e aventi le caratteristiche seguenti:

a) altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm;
b) carreggiata minima fissa o regolabile di uno degli assi motori di 1 150 mm o più;
c) possibilità di essere muniti di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;
d) massa superiore o uguale a 800 kg, corrispondente alla massa a vuoto del trattore di cui al punto 2.1.1 dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE, ivi compresi il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento montato conformemente alla presente direttiva e i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

Articolo 2

1. Ogni Stato membro procede all’omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei suoi attacchi al trattore, conformemente alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati da I a V.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato VI per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i suoi attacchi al trattore, da essi omologato a norma dell’articolo 2.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a impedire l’utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell’articolo 2, e altri dispositivi.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei loro attacchi al trattore, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi recano il marchio di omologazione CE.

Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 5

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CE, il cui modello figura all’allegato VII, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione CE, se constata la non conformità al tipo che ha omologato di vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei loro attacchi al trattore, muniti dello stesso marchio di omologazione CE, adotta i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato.

Le autorità competenti di detto Stato membro informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono eventualmente comportare, quando la non conformità è grave e ripetuta, anche la revoca dell’omologazione CE.

Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell’esistenza di tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un’omologazione CE accordata nonché i motivi di tale misura.

Articolo 7

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione CE ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa.

Essa viene notificata all’interessato con l’indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati.

Articolo 8

1. Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE né l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a IX.

2. Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento se questi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati da I a IX.

Articolo 10

In sede di omologazione CE ogni trattore di cui all’articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento rispondente alle prescrizioni degli allegati da I a IV.

Tuttavia, i trattori definiti all’articolo 1 della direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (6), possono essere equipaggiati, nel quadro dell’omologazione CE, di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento rispondente alle prescrizioni degli allegati da I a IV di tale direttiva.

Articolo 11

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a IX sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La direttiva 79/622/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato X, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato X, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato XI.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1) GU C 211 del 19.8.2008,...

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