2003/218/EC: Commission Decision of 27 March 2003 on protection and surveillance zones in relation to bluetongue, and on rules applicable to movements of animals in and from those zones and repealing Decision 2001/783/EC (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 864)

Coming into Force18 April 2003,29 March 2003
End of Effective Date16 December 2003
Celex Number32003D0218
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2003/218(1)/oj
Published date29 March 2003
Date27 March 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 82, 29 March 2003
EUR-Lex - 32003D0218 - IT

2003/218/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 864]

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 29/03/2003 pag. 0035 - 0039


Decisione della Commissione

del 27 marzo 2003

che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2001/783/CE

[notificata con il numero C(2003) 864]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/218/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000(1), che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all'evoluzione nel 2001 della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone(2), modificata da ultimo dalla decisione 2003/14/CE(3), con la quale sono state istituite tre zone geografiche corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche. Tale decisione prevede altresì le condizioni in cui possono essere applicate le esenzioni dalle restrizioni applicabili ai movimenti degli animali fissate dalla direttiva.

(2) Per quanto riguarda la Grecia, il piano di sorveglianza messo in atto dalle autorità greche ha dimostrato l'assenza di sieroconversione negli animali sentinella nel corso del 2002.

(3) Occorre pertanto prendere disposizioni che rendano più flessibili, a determinate condizioni, le restrizioni dei movimenti degli animali vivi di specie sensibili in provenienza dal territorio greco, fatta eccezione per le zone direttamente minacciate da una reintroduzione dell'infezione a partire da paesi terzi.

(4) Per quanto riguarda l'Italia e la Francia, i piani di sorveglianza messi in atto dalle autorità italiane e francesi hanno dimostrato che, nelle zone in cui la vaccinazione è stata eseguita correttamente, la circolazione del virus è stata ridotta a livelli irrilevanti prima dell'inverno.

(5) Occorre pertanto prendere disposizioni che rendano più flessibili, a determinate condizioni, le restrizioni dei movimenti di animali vivi vaccinati in provenienza da queste zone.

(6) L'applicazione di misure più flessibili dovrebbe tuttavia essere subordinata alla condizione essenziale che il piano di sorveglianza in atto non dimostri una ripresa dell'attività del virus della febbre catarrale nella zona in causa. È inoltre necessario distinguere le zone a più alto rischio e quelle a rischio meno elevato sul piano epidemiologico.

(7) Occorre inoltre introdurre modifiche tecniche per agevolare i movimenti degli animali vivi all'interno del territorio dello stesso Stato membro, in particolare per gli animali destinati alla macellazione immediata.

(8) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2001/783/CE e sostituirla con la presente decisione.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE...

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