Commission Regulation (EC) No 1120/2009 of 29 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of the single payment scheme provided for in Title III of Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

Coming into Force09 December 2009,01 January 2010
End of Effective Date26 June 2014
Celex Number32009R1120
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1120/oj
Published date02 December 2009
Date29 October 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 02 December 2009
L_2009316IT.01000101.xml
2.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 316/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 36, l’articolo 39, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 4, l’articolo 43, paragrafo 3, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 68, paragrafo 7, l’articolo 69, paragrafo 6, primo comma, lettera a), l’articolo 69, paragrafo 7, quarto comma, l’articolo 71, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 71, paragrafo 10, l’articolo 142, lettere c), d), f), g), h) e q), e gli articoli 147 e 148,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (2) ha subito modifiche sostanziali. In seguito è stato adottato il regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico (3). Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 deve essere nuovamente modificato, per motivi di chiarezza risulta opportuno accorpare i regolamenti (CE) n. 795/2004 e (CE) n. 639/2009 in un unico regolamento recante l’insieme delle modalità di applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.
(2) Ai fini della certezza del diritto è opportuno adottare alcune definizioni. Per quanto riguarda il bosco ceduo a rotazione rapida, è opportuno autorizzare gli Stati membri a definire le varietà idonee in funzione della loro compatibilità climatica e agronomica con il territorio.
(3) L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 73/2009 prescrive il rispetto di requisiti minimi, ma il disposto del paragrafo 1, primo comma, lettera b), di detto articolo non è adatto agli agricoltori che ricevono ancora pagamenti diretti in virtù di taluni regimi accoppiati, senza detenere alcun ettaro di terra. Tra questi regimi accoppiati si annoverano i premi per gli ovini e i caprini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, dello stesso regolamento e i pagamenti per i bovini di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 11. Gli agricoltori in questione si trovano nella stessa situazione degli agricoltori che detengono diritti speciali e, per garantire la massima efficacia di tali regimi, devono essere trattati alla stessa stregua dei detentori di diritti speciali ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, del citato regolamento.
(4) Per agevolare il calcolo del valore unitario dei diritti all’aiuto è opportuno stabilire regole precise in materia di arrotondamento delle cifre e prevedere la possibilità di ripartire i diritti all’aiuto esistenti nei casi in cui la dimensione della parcella dichiarata o trasferita insieme ai diritti corrisponda solo a una frazione di ettaro, nonché disciplinare la fusione dei diritti e delle frazioni.
(5) L’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 consente di posticipare l’integrazione degli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Per rendere possibile tale integrazione posticipata, occorre stabilire modalità specifiche. In particolare, il terzo comma del suddetto paragrafo autorizza gli Stati membri a rivedere la decisione presa a norma dell’articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) al fine di integrare più rapidamente gli ortofrutticoli nel regime di pagamento unico. Tuttavia, alla luce dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 73/2009, affinché l’articolo 51, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo regolamento possa avere effetto, è necessario che le superfici interessate siano rese ammissibili al regime di pagamento unico. Gli Stati membri devono quindi poter rivedere la decisione presa ai sensi dell’articolo 51, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(6) Occorre adottare disposizioni specifiche per la gestione della riserva nazionale.
(7) L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede, ai paragrafi 2 e 3, alcuni casi facoltativi in cui possono essere assegnati diritti all’aiuto utilizzando la riserva nazionale. È opportuno stabilire le modalità di calcolo del numero e del valore dei diritti all’aiuto da assegnare secondo tale procedura. Per permettere una certa flessibilità agli Stati membri, che sono maggiormente in grado di valutare la situazione di ciascun agricoltore richiedente, è opportuno che il numero massimo di diritti da assegnare non sia superiore al numero di ettari dichiarati e che il loro valore non sia superiore a un importo che deve essere fissato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi.
(8) In determinate circostanze può accadere che gli agricoltori detengano un numero di diritti superiore a quello degli ettari necessari per attivarli, ad esempio a causa della scadenza di un contratto di affitto, tra l’altro in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere. Risulta pertanto opportuno predisporre un meccanismo che consenta di continuare a erogare il sostegno agli agricoltori concentrandolo sugli ettari che rimangono a disposizione. Tuttavia, onde evitare abusi, occorre definire le condizioni di accesso a tale meccanismo.
(9) A norma del regolamento (CE) n. 73/2009, la riserva nazionale viene alimentata con i diritti all’aiuto non utilizzati o, in via facoltativa, mediante una trattenuta sulle vendite di diritti o sulle vendite effettuate prima di una certa data che deve essere fissata dagli Stati membri al momento di un ulteriore disaccoppiamento. È pertanto necessario stabilire la data dopo la quale i diritti inutilizzati riconfluiscono nella riserva nazionale.
(10) In caso di trattenuta sulla vendita di diritti all’aiuto, occorre stabilire le percentuali massime e i criteri di applicazione, differenziandoli in funzione del tipo di trasferimento e del tipo di diritti all’aiuto da trasferire. Le trattenute non devono tuttavia ostacolare sostanzialmente o impedire il trasferimento dei diritti all’aiuto. In caso di regionalizzazione secondo il modello ibrido, tuttavia, la trattenuta non deve incidere sul valore regionale di base dei diritti all’aiuto, ma solo sugli importi legati ai riferimenti storici.
(11) Per agevolare la gestione della riserva nazionale, è opportuno che essa venga gestita a livello regionale, tranne nei casi previsti all’articolo 41, paragrafo 2, o, se del caso, all’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, quando gli Stati membri siano tenuti ad assegnare diritti all’aiuto.
(12) Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è corrisposto agli agricoltori mediante assegnazione o trasferimento di diritti all'aiuto. Al fine di evitare cambiamenti della forma giuridica dell'azienda intesi ad eludere la normativa sul normale trasferimento di un'azienda con i relativi importi di riferimento, occorre stabilire le condizioni per le fattispecie di successione o successione anticipata, fusione e scissione.
(13) A norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nei nuovi Stati membri un agricoltore può trasferire i suoi diritti all’aiuto senza terra soltanto dopo aver attivato, ai sensi dell’articolo 34 dello stesso regolamento, almeno l’80 % dei suoi diritti all’aiuto per almeno un anno civile. Per tener conto dei trasferimenti di terreni realizzati nel periodo precedente l’applicazione del regime di pagamento unico, appare giustificato che il trasferimento dell’azienda o di parte di essa insieme ai futuri diritti all’aiuto sia considerato, a determinate condizioni, un trasferimento valido di diritti all’aiuto con terra ai sensi dell’articolo 43 del suddetto regolamento, in particolare a condizione che il venditore richieda la fissazione dei diritti all’aiuto, dal momento che il regolamento prevede che possono beneficiare del regime soltanto coloro che abbiano ricevuto pagamenti diretti nel periodo di riferimento.
(14) A norma dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione definisce le situazioni particolari che permettono di fissare importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in situazioni che hanno loro impedito, completamente o parzialmente, di beneficiare di pagamenti diretti durante il periodo di riferimento. È quindi opportuno compilare un elenco di tali situazioni particolari e stabilire norme che consentano di evitare che uno stesso agricoltore possa accumulare diritti all’aiuto assegnatigli da varie fonti, ferma restando la possibilità, per la Commissione, di completare l’elenco, se del caso. È inoltre opportuno offrire agli Stati membri un margine di manovra per stabilire l’importo di riferimento da assegnare.
(15) Qualora in virtù del diritto nazionale o di una prassi consolidata in uno Stato
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