Commission Regulation (EEC) No 32/82 of 7 January 1982 laying down the conditions for granting special export refunds for beef and veal
Coming into Force | 01 March 1982,11 January 1982 |
End of Effective Date | 20 April 2007 |
Celex Number | 31982R0032 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1982/32/oj |
Published date | 08 January 1982 |
Date | 07 January 1982 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 4, 8 January 1982 |
Regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1982 pag. 0011 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0190
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 24 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0190
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 24 pag. 0146
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REGOLAMENTO (CEE) N. 32/82 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 1982
che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (3), ha stabilito le norme generali concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo;
considerando che, attesa la situazione del mercato della Comunità e le possibilità di smercio di taluni prodotti del settore delle carni bovine, che attualmente potrebbero essere acquistati all'intervento, è opportuno prevedere a quali condizioni è possibile concedere restituzioni particolari all'esportazione per tali prodotti quando sono destinati a taluni paesi terzi è ciò al fine di ridurre gli acquisti all'intervento;
considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I prodotti che soddisfano alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento possono beneficiare di restituzioni particolari all'esportazione.
2. Il presente regolamento si applica alle carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, esportate a destinazione di taluni paesi terzi.
Articolo 2
1. Il beneficio di una restituzione particolare all'esportazione è...
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