Commission Directive 2013/10/EU of 19 March 2013 amending Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers in order to adapt its labelling provisions to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Text with EEA relevance
Coming into Force | 09 April 2013 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32013L0010 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2013/10/oj |
Published date | 20 March 2013 |
Date | 19 March 2013 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 77, 20 March 2013 |
20.3.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 77/20 |
DIRETTIVA 2013/10/UE DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2013
che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 75/324/CEE classifica i generatori aerosol come «non infiammabili», «infiammabili» o «estremamente infiammabili», secondo i criteri di classificazione enunciati nel suo allegato. Se un aerosol è classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile», deve recare il simbolo della fiamma e le frasi di sicurezza S2 e S16, di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (2). |
(2) | Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (3), dispone l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno dell’Unione. Esso incorpora a livello dell’Unione i criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, adottato a livello internazionale, all’interno della struttura delle Nazioni Unite. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 1272/2008 abroga e sostituisce la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4) a decorrere dal 1o giugno 2015. È quindi necessario adattare a tale regolamento le disposizioni della direttiva 75/324/CEE concernenti l’etichettatura. |
(4) | In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, occorre effettuare una distinzione tra la data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento per i generatori aerosol contenenti un’unica sostanza e la data di applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione per gli aerosol contenenti miscele. È tuttavia opportuno consentire ai fabbricanti di generatori aerosol contenenti miscele di applicare prima, su base volontaria, le prescrizioni relative all’etichettatura della presente direttiva. |
(5) | In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al fine di evitare oneri inutili alle imprese, si prevede un periodo di transizione per i generatori aerosol contenenti miscele, etichettati conformemente alle disposizioni applicabili prima del 1o giugno 2015 e immessi sul mercato entro tale data, allo scopo di consentire la loro ulteriore immissione sul mercato senza che debbano essere rietichettati. |
(6) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al |
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