Commission Directive 2013/10/EU of 19 March 2013 amending Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers in order to adapt its labelling provisions to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Text with EEA relevance

Coming into Force09 April 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013L0010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2013/10/oj
Published date20 March 2013
Date19 March 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 77, 20 March 2013
L_2013077IT.01002001.xml
20.3.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 77/20

DIRETTIVA 2013/10/UE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 75/324/CEE classifica i generatori aerosol come «non infiammabili», «infiammabili» o «estremamente infiammabili», secondo i criteri di classificazione enunciati nel suo allegato. Se un aerosol è classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile», deve recare il simbolo della fiamma e le frasi di sicurezza S2 e S16, di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (2).
(2) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (3), dispone l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno dell’Unione. Esso incorpora a livello dell’Unione i criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, adottato a livello internazionale, all’interno della struttura delle Nazioni Unite.
(3) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 abroga e sostituisce la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (4) a decorrere dal 1o giugno 2015. È quindi necessario adattare a tale regolamento le disposizioni della direttiva 75/324/CEE concernenti l’etichettatura.
(4) In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, occorre effettuare una distinzione tra la data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento per i generatori aerosol contenenti un’unica sostanza e la data di applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione per gli aerosol contenenti miscele. È tuttavia opportuno consentire ai fabbricanti di generatori aerosol contenenti miscele di applicare prima, su base volontaria, le prescrizioni relative all’etichettatura della presente direttiva.
(5) In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al fine di evitare oneri inutili alle imprese, si prevede un periodo di transizione per i generatori aerosol contenenti miscele, etichettati conformemente alle disposizioni applicabili prima del 1o giugno 2015 e immessi sul mercato entro tale data, allo scopo di consentire la loro ulteriore immissione sul mercato senza che debbano essere rietichettati.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al
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