Council Directive 77/62/EEC of 21 December 1976 coordinating procedures for the award of public supply contracts

Coming into Force23 December 1976
End of Effective Date05 July 1993
Celex Number31977L0062
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/62/oj
Published date15 January 1977
Date21 December 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 13, 15 January 1977
EUR-Lex - 31977L0062 - IT

Direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 15/01/1977 pag. 0001 - 0014
edizione speciale greca: capitolo 17 tomo 1 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 17 tomo 1 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0029


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

( 77/62/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che le restrizioni alla libera circolazione delle merci imposte nel campo delle forniture pubbliche sono vietate dagli articoli 30 e seguenti del trattato ;

considerando che è opportuno completare tale divieto mediante un coordinamento delle procedure in materia di appalti pubblici di forniture , per assicurare , con la creazione di eguali condizioni di partecipazione agli stessi in tutti gli Stati membri , una trasparenza che permetta un miglior controllo dell ' osservanza del divieto in questione ;

considerando che l ' accesso dei prodotti originari dei paesi terzi agli appalti pubblici di forniture nella Comunità è oggetto della risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976 ( 3 ) e della dichiarazione della Commissione del 21 dicembre 1976 ( 4 ) ;

considerando che , in materia di appalti di lavori pubblici , il coordinamento è stato attuato sulla base di taluni principi relativi al divieto delle prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio , alla pubblicità comunitaria degli appalti , all ' elaborazione di criteri obiettivi di partecipazione ed all ' istituzione di una procedura che permetta di assicurare congiuntamente l ' osservanza di detti principi ; che è opportuno estendere tale metodo e tali principi agli appalti pubblici di forniture , apportandovi alcuni adattamenti per tener conto della natura particolare degli appalti in esame ;

considerando che la presente direttiva non osta in particolare all ' applicazione degli articoli 36 e 223 del trattato ;

considerando che gli enti che gestiscono attualmente i servizi di trasporto negli Stati membri sono tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato ; che , conformemente agli obiettivi della politica comune dei trasporti , occorre assicurare la parità di trattamento non solo tra le imprese che si dedicano allo stesso tipo di trasporto , ma anche tra queste e quelle che si dedicano ad altri tipi di trasporto ;

considerando che è opportuno , in attesa dell ' elaborazione di misure di coordinamento delle procedure applicabili agli organismi di trasporto , con riguardo alla particolare situazione sopra enunciata , escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli enti di cui sopra che , in base al loro stato giuridico , vi rientrerebbero ;

considerando che in materia di appalti di forniture è necessario evitare che i servizi di produzione , erogazione e trasporto di acqua e di energia nonchù i servizi che operano nel settore delle telecomunicazioni siano sottoposti a regimi differenti a seconda che essi dipendano dallo Stato , dagli enti pubblici territoriali o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico o che abbiano una distinta personalità giuridica ; che è quindi necessario escludere dal campo di applicazione della direttiva i servizi di cui sopra che vi rientrerebbero in base al loro stato giuridico , in attesa che l ' esperienza acquisita permetta di adottare una soluzione definitiva ;

considerando che ù necessario prevedere casi ecceszionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate ; che tali casi debbono però essere espressamente limitati ;

considerando che gli appalti di forniture per importi inferiori a 200 000 unità di conto europee possono essere esclusi dal campo di applicazione delle misure di coordinamento , data la loro limitata importanza sul piano concorrenziale ;

considerando che con decisione n . 3289/75/CEE CECA del 18 dicembre 1975 ( 5 ) la Commissione , su parere conforme del Consiglio , ha definito un ' unità di conto europea che rappresenta un valore medio dell ' evoluzione delle monete degli Stati membri ; che il valore di tale unità di conto in ciascuna delle monete degli Stati membri è stabilito quotidianamente e che l ' utilizzazione di detta unità di conto per l ' applicazione della direttiva richiede che sia fissata una data di riferimento ;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiundicatrici degli Stati membri ; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell 'interesse ; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire ; che , più in particolare , nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse alle gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l ' offerta in conformità alle condizioni prescritte ;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare , come è d ' uso negli Stati membri , nel capitolato d ' oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente ;

considerando che le disposizioni della direttiva verranno riesaminate e potranno essere oggetto di revisione , come risulta dalla risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1976 ( 6 ) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva :

a ) gli « appalti pubblici di forniture » sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto tra un fornitore ( persona fisica o giuridica ) ed una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b ) , aventi per oggetto la fornitura di prodotti . Tale fornitura può comportare , a titolo accessorio , lavori di posa e d ' installazione ;

b ) sono considerate « amministrazioni aggiudicatrici » lo Stato , gli enti pubblici territoriali e le persone giuridiche di diritto pubblico oppure , negli Stati membri che non conoscono tale concetto , gli enti equivalenti , enumerati nell ' allegato I ;

c ) il fornitore che presenta un ' offerta è designato con l ' espressione « offerente » ; chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta è designato con l ' espressione « candidato » .

Articolo 2

1 . Per aggiudicare gli appalti pubblici di forniture , i poteri aggiudicatori applicano le proprie procedure nazionali , adattate alla presente direttiva .

2 . La presente direttiva non si applica :

a ) agli appalti pubblici di forniture aggiudicati da enti che gestiscono servizi di trasporto ;

b ) gli appalti pubblici di forniture stipulati da aziende di produzione , trasporto ed erogazione di acqua e di energia , nonchù i servizi che operano nel settore delle telecomunicazioni .

3 Se lo Stato , un ente pubblico territoriale o una delle persone giuridiche di diritto pubblico oppure uno degli enti equivalenti , enumerati nell ' allegato I , accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici , indipendentemente dal suo stato giuridico , diritti speciali o esclusivi di esercitare un ' attività di servizio pubblico , l ' atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare , per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell ' ambito di tale attività , il principio della non discriminazione in base alla nazionalità .

Articolo 3

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici regolati da norme procedurali diverse e aggiudicati in virtù :

a ) di un accordo internazionale concluso tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all ' utilizzazione in comune di un ' opera da parte degli Stati firmatari ; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione , che potrà procedere ad una consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici con decisione 71/306/CEE ( 7 ) , modificata dalla decisione 77/63/CEE ( 8 ) ;

b ) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo ;

c ) della procedura specifica di un ' organizzazione internazionale .

Articolo 4

1 . Sono soggette alle disposizioni concernenti le « procedure aperte » ai sensi della presente direttiva ( articoli da 7 a 10 , 13 , 17 , 18 da 20 a 25 ) , le procedure nazionali in cui ogni fornitore interessato può presentare un ' offerta .

2 . Sono soggette alle disposizioni concernenti le « procedure ristrette » ai sensi della presente direttiva ( articoli 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 , 15 , da 17 a 25 ) le procedure nazionali in cui soltanto i fornitori invitati dall ' amministrazione aggiudicatrice possono presentare delle offerte .

3 . Gli appalti aggiudicati nei casi di cui all ' articolo 6 sono soggetti alle sole disposizioni dell ' articolo 7 .

Articolo 5

1 . a ) I titoli II , III e IV e l ' articolo 6 si applicano , alle condizioni di cui all ' articolo 4 , agli appalti pubblici di forniture il cui valore di stima , IVA esclusa , sia uguale o superiore a 200 000 unità di conto europee .

b ) L ' unità di conto europea è quella definita dalla decisione n . 3289/75/CECA .

c ) il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione è la media del valore aggiornato dei dodici mesi precedenti , calcolato l ' ultimo giorno del mese di ottobre ogni due anni con effetto al 1°...

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