Council Regulation (EC) No 1028/2006 of 19 June 2006 on marketing standards for eggs

Coming into Force01 July 2007,14 July 2006
End of Effective Date30 June 2008
Celex Number32006R1028
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/1028/oj
Published date16 March 2007
Date19 June 2006
CourtCouncil of the European Union
L_2006186IT.01000101.xml
7.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 186/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le norme di commercializzazione applicabili alle uova possono contribuire a migliorarne la qualità, e quindi, a facilitarne la vendita. È pertanto nell'interesse dei produttori, degli operatori commerciali e dei consumatori che tali norme siano applicate.
(2) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (2), appare necessario apportare ulteriori modifiche e procedere ad una semplificazione. Occorrerebbe pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1907/90 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(3) Tali norme dovrebbero in linea di massima essere applicabili a tutte le uova di gallina delle specie Gallus gallus commercializzate nella Comunità. Tuttavia, sembra consigliabile lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare dall'applicazione delle suddette norme le uova vendute attraverso alcune forme di vendita diretta dal produttore al consumatore finale limitate a piccoli quantitativi.
(4) È opportuno effettuare una chiara distinzione tra le uova adatte al consumo umano diretto e le uova non adatte al consumo umano diretto, da destinare all'industria alimentare o non alimentare. Occorrerebbe pertanto distinguere due categorie, una categoria A e una categoria B.
(5) Dovrebbe essere possibile per il consumatore distinguere le uova di diverse categorie di qualità e peso e identificare il metodo di allevamento utilizzato, a norma della direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (3). Per consentire il rispetto di tale requisito occorrerebbe procedere alla stampigliatura delle uova e degli imballaggi.
(6) Per consentire la tracciabilità delle uova immesse sul mercato per il consumo umano sulle uova di categoria A dovrebbe essere stampigliato il numero distintivo del produttore, secondo quanto previsto dalla direttiva 2002/4/CE. Anche le uova di categoria B dovrebbero essere stampigliate per impedire pratiche fraudolenti. Tuttavia, le uova di categoria B dovrebbero poter essere stampigliate anche con un'indicazione diversa dal codice del produttore purché consenta di distinguere tra vari livelli di qualità. Conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere deroghe nel caso in cui le uova di categoria B siano commercializzate esclusivamente nel loro territorio.
(7) Al fine di impedire pratiche fraudolente, le uova dovrebbero essere stampigliate quanto prima possibile dopo la deposizione.
(8) È opportuno che i centri d'imballaggio riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), provvedano alla classificazione delle uova in base alla qualità e al peso. I centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare non dovrebbero obbligatoriamente classificare le uova in base al peso.
(9) Per garantire che i centri di imballaggio siano adeguatamente attrezzati per la classificazione e l'imballaggio delle uova della categoria A, è opportuno che siano autorizzati dalle competenti autorità e che venga loro attribuito un codice di identificazione che faciliti la tracciabilità delle uova immesse sul mercato.
(10) È di fondamentale importanza, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori, che le uova importate dai paesi terzi siano conformi alle norme comunitarie. Tuttavia, speciali disposizioni in vigore in alcuni paesi terzi possono giustificare la concessione di deroghe a tali norme qualora sia garantita l'equivalenza della legislazione.
(11) È opportuno che gli Stati membri designino i servizi di ispezione responsabili del controllo del presente regolamento. Le procedure per tale controllo dovrebbero essere uniformi.
(12) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative a sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.
(13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di commercializzazione all'interno della Comunità delle uova prodotte nella Comunità o importate da paesi terzi.

Dette condizioni di commercializzazione si applicano anche alle uova destinate ad essere esportate fuori della Comunità.

2. Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

a) nel luogo di produzione, o
b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «vendita porta a porta» e «regione di produzione».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) «uova»: le uova in guscio — escluse le uova rotte, incubate o cotte — prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla fabbricazione di ovoprodotti;
2) «uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un'esposizione del loro contenuto;
3) «uova incubate»: le uova dal momento in cui ha inizio l'incubazione;
4) «commercializzazione»: la
...

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