2009/339/EC: Commission Decision of 16 April 2009 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions and tonne-kilometre data from aviation activities (notified under document number C(2009) 2887) (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 17 April 2009 |
End of Effective Date | 31 December 2012 |
Celex Number | 32009D0339 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2009/339/oj |
Published date | 23 April 2009 |
Date | 16 April 2009 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 103, 23 April 2009 |
23.4.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 103/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2009
che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo
[notificata con il numero C(2009) 2887]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/339/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (2) ha inserito le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. |
(2) | A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE la Commissione deve adottare linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni riconducibili alle attività di trasporto aereo e per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della suddetta direttiva. |
(3) | Lo Stato membro di riferimento deve provvedere affinché ciascun operatore aereo trasmetta all’autorità competente dello Stato in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito e affinché tali piani siano approvati dall’autorità competente secondo le linee guida adottate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1. |
(4) | La decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(5) | Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 23 della direttiva 2003/87/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/589/CE è modificata come segue:
1) | l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e dalle attività incluse ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima sono contenute negli allegati da I a XIV della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro riconducibili alle attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nell’allegato XV. Le linee guida si basano sui principi di cui all’allegato IV della direttiva in questione.»; |
2) | nella tabella degli allegati sono aggiunte le seguenti voci:
|
3) | l’allegato I è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione, parte A; |
4) | l’allegato XIV è aggiunto come indicato nell’allegato della presente decisione, parte B; |
5) | l’allegato XV è aggiunto come indicato nell’allegato della presente decisione, parte C. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.
(3) GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.
ALLEGATO
A. | L’allegato I è modificato come segue.
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