2009/339/EC: Commission Decision of 16 April 2009 amending Decision 2007/589/EC as regards the inclusion of monitoring and reporting guidelines for emissions and tonne-kilometre data from aviation activities (notified under document number C(2009) 2887) (Text with EEA relevance)

Coming into Force17 April 2009
End of Effective Date31 December 2012
Celex Number32009D0339
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/339/oj
Published date23 April 2009
Date16 April 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 103, 23 April 2009
L_2009103IT.01001001.xml
23.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 103/10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2009

che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo

[notificata con il numero C(2009) 2887]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/339/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (2) ha inserito le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione.
(2) A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE la Commissione deve adottare linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni riconducibili alle attività di trasporto aereo e per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della suddetta direttiva.
(3) Lo Stato membro di riferimento deve provvedere affinché ciascun operatore aereo trasmetta all’autorità competente dello Stato in questione un piano di monitoraggio che stabilisca le misure per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito e affinché tali piani siano approvati dall’autorità competente secondo le linee guida adottate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1.
(4) La decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 23 della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/589/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e dalle attività incluse ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima sono contenute negli allegati da I a XIV della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro riconducibili alle attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nell’allegato XV. Le linee guida si basano sui principi di cui all’allegato IV della direttiva in questione.»;
2) nella tabella degli allegati sono aggiunte le seguenti voci:
«Allegato XIV: Linee guida specifiche ai fini della determinazione delle emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo quali figuranti nell’elenco di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE
Allegato XV: Linee guida specifiche ai fini della determinazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro riconducibili alle attività di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE»;
3) l’allegato I è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione, parte A;
4) l’allegato XIV è aggiunto come indicato nell’allegato della presente decisione, parte B;
5) l’allegato XV è aggiunto come indicato nell’allegato della presente decisione, parte C.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2) GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(3) GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.


ALLEGATO

A. L’allegato I è modificato come segue.
1) Al punto 1, l’espressione «allegati da II a XI» è sostituita dall’espressione «allegati da II a XI e XIII-XV».
2) Il punto 2 è modificato come segue:
a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente allegato e degli allegati da II a XV si applicano le definizioni della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, ai fini del presente allegato, per “gestore” s’intendono il gestore di cui all’articolo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE e l’operatore aereo di cui alla lettera o) del medesimo articolo.»;
b) il paragrafo 1 è modificato come segue:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) “fonte di emissione”, una parte (punto o processo) individualmente identificabile dell’impianto, da cui vengono emessi i gas a effetto serra interessati oppure, per le attività di trasporto aereo, un singolo aeromobile;»
ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) “metodologia di monitoraggio”, la somma degli approcci applicati dal gestore o dall’operatore aereo per determinare le emissioni di un determinato impianto o attività di trasporto aereo;»
iii) alla lettera f), il termine «impianto» è sostituito da «impianto o operatore aereo»;
iv) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) “livello”, un elemento specifico di una metodologia per la determinazione dei dati relativi all’attività, dei fattori di emissione, delle emissioni annue, delle emissioni orarie medie annue e dei fattori di ossidazione o di conversione e del carico pagante;»
v) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) “periodo di riferimento”, l’anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni o i dati relativi alle tonnellate-chilometro;»
vi) alla lettera j), il punto che conclude la frase è sostituito dal testo seguente: «; per le attività di trasporto aereo, per “periodo di scambio” s’intende il periodo di cui all’articolo 3 quater, paragrafi 1 e 2, della suddetta direttiva.»;
c) al paragrafo 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) “combustibile commerciale standard”, i combustibili reperibili in commercio standardizzati a livello internazionale che presentano un intervallo di confidenza al 95 % non superiore a ± 1 % del rispettivo potere calorifico specificato, compresi il gasolio, l’olio combustibile leggero, la benzina, l’olio lampante, il kerosene, l’etano, il propano e il butano, il kerosene per aeromobili (JET A1 o JET A), la benzina per aeromobili (JET B) e la benzina avio (AvGas).»;
d) il paragrafo 4 è modificato come segue:
i) alla lettera a), l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Per gli impianti o per gli operatori aerei per i quali non si dispone di dati storici, sono usati come riferimento i dati di impianti o di operatori aerei rappresentativi che svolgono le stesse attività o attività comparabili, opportunamente adattati in base alle loro capacità.»;
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) “flussi di fonti de minimis”, un gruppo di flussi di fonti di minore entità selezionati dal gestore e che, nel complesso, emettono al massimo 1 kilotonnellata di CO2 fossile all’anno o che contribuiscono per meno del 2 % (fino ad un massimo di 20 kilotonnellate di CO2 fossile l’anno) delle emissioni totali annue di CO2 fossile dell’impianto o dell’operatore aereo in questione prima di sottrarre il CO2 trasferito, se questo valore è più elevato in termini di emissioni assolute;»
iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) “flussi di fonti di minore entità”, flussi di fonti selezionati dal gestore e che, nel complesso, emettono al massimo 5 kilotonnellate di CO2 fossile all’anno o che contribuiscono per meno del 10 % (fino ad un massimo di 100 kilotonnellate di CO2 fossile l’anno) delle emissioni totali annue di CO2 fossile di un impianto o di un operatore aereo prima di sottrarre il CO2 trasferito, se questo valore è più elevato in termini di emissioni assolute;»
e) il paragrafo 5 è modificato come segue:
i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) “ragionevole garanzia”, livello elevato, ma non assoluto, di garanzia, espresso formalmente nella conclusione sulla verifica, che la comunicazione delle emissioni soggetta a verifica non presenta inesattezze rilevanti e che l’impianto o l’operatore aereo non presenta non conformità rilevanti;»
ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) “livello di certezza”, la misura in cui il responsabile della verifica è convinto di aver dimostrato, nelle conclusioni della verifica, che le informazioni comunicate per un impianto o un operatore aereo contengono o non contengono inesattezze rilevanti;»
iii) al paragrafo 5, le lettere h) ed i) sono sostituite dalle seguenti:
«h) “non conformità”, ogni atto od omissione di un atto da parte dell’impianto o dell’operatore aereo
...

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