Commission Directive 2003/45/EC of 28 May 2003 amending Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants (Text with EEA relevance)

Coming into Force12 June 2003
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32003L0045
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2003/45/oj
Published date05 June 2003
Date28 May 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 138, 05 June 2003
EUR-Lex - 32003L0045 - IT 32003L0045

Direttiva 2003/45/CE della Commissione, del 28 maggio 2003, che modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 05/06/2003 pag. 0040 - 0044


Direttiva 2003/45/CE della Commissione

del 28 maggio 2003

che modifica la direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(1), modificata dalla direttiva 2002/68/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 bis e l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/57/CE stabilisce le disposizioni comunitarie per la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra all'interno della Comunità. Nella definizione della categoria "sementi di base" non sono comprese le sementi degli ibridi diversi dal girasole; inoltre la direttiva non stabilisce condizioni specifiche per le sementi di colza e di cotone.

(2) La decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/68/CE, è intesa, tra l'altro, a stabilire le condizioni cui devono rispondere le sementi di ibridi di colza ai fini della loro certificazione e commercializzazione conformemente alla normativa comunitaria.

(3) I risultati dell'esperimento temporaneo oggetto della decisione 95/232/CE confermano che è opportuno stabilire condizioni specifiche per le sementi di ibridi di colza. Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/57/CE e inserirvi condizioni specifiche.

(4) L'OCSE ha istituito regole per le sementi per gli ibridi di cotone intraspecifici e interspecifici (Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense). Per garantire la coerenza tra le norme OCSE e quelle dell'Unione europea in questo settore, è opportuno modificare la direttiva 2002/57/CE per inserirvi norme equivalenti a quelle dell'OCSE.

(5) Le associazioni varietali delle piante oleaginose e da fibra rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/57/CE. Tuttavia, le disposizioni in materia di etichettatura previste dalla succitata direttiva non risultano adeguate per l'etichettatura di sementi di associazioni varietali. Di conseguenza occorre modificare la direttiva 2002/57/CE per inserirvi disposizioni specifiche ed adeguate per l'etichettatura delle sementi di associazioni varietali.

(6) Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/57/CE.

(7) Le misure...

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