Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants

Published date20 July 2002
Subject Mattersementi e piante,ravvicinamento delle legislazioni,semillas y plantas,aproximación de las legislaciones,semences et plants,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 193, 20 luglio 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 193, 20 de julio de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 193, 20 juillet 2002
TESTO consolidato: 32002L0057 — IT — 01.09.2022

02002L0057 — IT — 01.09.2022 — 009.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B DIRETTIVA 2002/57/CE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DIRETTIVA 2002/68/CE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2002 L 195 32 24.7.2002
►M2 DIRETTIVA 2003/45/CE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2003 L 138 40 5.6.2003
►M3 DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003 L 165 23 3.7.2003
►M4 DIRETTIVA 2004/117/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 L 14 18 18.1.2005
►M5 DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2009 L 166 40 27.6.2009
►M6 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/11 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 L 3 48 6.1.2016
►M7 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016 L 60 72 5.3.2016
►M8 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020 L 41 1 13.2.2020
►M9 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION del 16 giugno 2021 L 214 62 17.6.2021


Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 154, 19.6.2010, pag. 31 (2009/74/CE)




▼B

DIRETTIVA 2002/57/CE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra



Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.

Essa non si applica alle sementi di piante oleaginose e da fibra per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 2

1.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Commercializzazione : la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso. Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:
la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.
Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
b) Piante oleaginose e da fibra : le piante dei generi e delle specie seguenti:

Arachis hypogaea L. Arachide
►M5 Brassica juncea (L.) Czern. Senape bruna
Brassica napus. (partim) Colza
►M5 Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch Senape nera
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ravizzone
Cannabis sativa L. Canapa
Carthamus tinctorius L. Cartamo
Carum carvi L. Cumino
Glycine max (L.) Merr. Soia
Gossypium spp. Cotone
Helianthus annuus L. Girasole
Linum usitatissimum L. Lino tessile, lino oleaginoso
▼M5
Papaver somniferum L. Papavero domestico
▼B
Sinapis alba L. Senape bianca
c) Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi) : le sementi ▼B
i)
prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
ii)
previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» o delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione», o, se del caso, «sementi certificate di terza riproduzione»;
iii)
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base e
▼M4
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
d) Sementi di base (ibridi) :
1)
Sementi di base di linee inbred: le sementi
i)
che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base e
▼M4
ii)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate al punto i).
▼B
2)
Sementi di base di ibridi semplici: le sementi
i)
destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;
ii)
che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base e
▼M4
iii)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii).
▼B
e) Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca) : le sementi
i)
provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;
ii)
previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
iii)
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e
▼M4
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
▼B
f) Sementi certificate di prima riproduzione (arachide, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone) : le sementi
i)
provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;
ii)
previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o, se del caso, della categoria «sementi certificate di terza riproduzione», o per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra,
iii)
conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e
▼M4
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
▼B
g) Sementi certificati di seconda riproduzione (arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone) : le sementi
i)
provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni;
ii)
previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o, se del caso, per la produzione della categoria «sementi certificate di terza produzione»;
iii)
conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e
▼M4
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii).
▼B
h) Sementi certificate di seconda riproduzione (canape monoica) : le sementi
i)
che provengono direttamente da sementi certificate di prima riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione;
ii)
previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
iii)
che soddisfano ai requisiti previsti negli allegati I e II per le sementi certificate e
▼M4
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT