Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 on the marketing of seed of oil and fibre plants
Published date | 20 July 2002 |
Subject Matter | sementi e piante,ravvicinamento delle legislazioni,semillas y plantas,aproximación de las legislaciones,semences et plants,rapprochement des législations |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 193, 20 luglio 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 193, 20 de julio de 2002,Journal officiel des Communautés européennes, L 193, 20 juillet 2002 |
02002L0057 — IT — 01.09.2022 — 009.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | DIRETTIVA 2002/57/CE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74) |
Modificata da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | DIRETTIVA 2002/68/CE DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2002 | L 195 | 32 | 24.7.2002 |
►M2 | DIRETTIVA 2003/45/CE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2003 | L 138 | 40 | 5.6.2003 |
►M3 | DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003 | L 165 | 23 | 3.7.2003 |
►M4 | DIRETTIVA 2004/117/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 | L 14 | 18 | 18.1.2005 |
►M5 | DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2009 | L 166 | 40 | 27.6.2009 |
►M6 | DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/11 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 | L 3 | 48 | 6.1.2016 |
►M7 | DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016 | L 60 | 72 | 5.3.2016 |
►M8 | DIRETTIVA DI ESECUZIONE (Ue) 2020/177 DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2020 | L 41 | 1 | 13.2.2020 |
►M9 | DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION del 16 giugno 2021 | L 214 | 62 | 17.6.2021 |
Rettificata da:
►C1 | Rettifica, GU L 154, 19.6.2010, pag. 31 (2009/74/CE) |
▼B
DIRETTIVA 2002/57/CE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Articolo 1
La presente direttiva riguarda la produzione a fini di commercializzazione e la commercializzazione all'interno della Comunità delle sementi di piante oleaginose e da fibra destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali.
Essa non si applica alle sementi di piante oleaginose e da fibra per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) | Commercializzazione : la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di sementi a terzi, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso. Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni: — la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, — la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite. |
b) | Piante oleaginose e da fibra : le piante dei generi e delle specie seguenti:
|
c) | Sementi di base (varietà diverse dagli ibridi) : le sementi ▼B i) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà; ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» o delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione», o, se del caso, «sementi certificate di terza riproduzione»; iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii). |
d) | Sementi di base (ibridi) : 1) Sementi di base di linee inbred: le sementi i) che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti di cui agli allegati I e II per le sementi di base e ii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate al punto i). 2) Sementi di base di ibridi semplici: le sementi i) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi; ii) che, fatto salvo l'articolo 5, rispondono ai requisiti fissati agli allegati I e II per le sementi di base e iii) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii). |
e) | Sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca) : le sementi i) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni; ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra; iii) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii). |
f) | Sementi certificate di prima riproduzione (arachide, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone) : le sementi i) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni; ii) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o, se del caso, della categoria «sementi certificate di terza riproduzione», o per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii). |
g) | Sementi certificati di seconda riproduzione (arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia, cotone) : le sementi i) provenienti direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste, per le sementi di base, dagli allegati I e II, e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni; ii) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o, se del caso, per la produzione della categoria «sementi certificate di terza produzione»; iii) conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii). |
h) | Sementi certificate di seconda riproduzione (canape monoica) : le sementi i) che provengono direttamente da sementi certificate di prima riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione; ii) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura; iii) che soddisfano ai requisiti previsti negli allegati I e II per le sementi certificate e iv) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza...
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