Council Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys

Coming into Force06 May 1988
End of Effective Date19 July 2013
Celex Number31988L0378
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1988/378/oj
Published date16 July 1988
Date03 May 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 187, 16 July 1988
EUR-Lex - 31988L0378 - IT 31988L0378

Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/1988 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 8 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 8 pag. 0106


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (88/378/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nei vari Stati membri quanto ai requisiti di sicurezza dei giocattoli hanno contenuto e campo di applicazione diversi; che tali disparità creano ostacoli agli scambi e condizioni di concorrenza ineguali sul mercato interno, senza peraltro garantire nel mercato comune una efficace tutela del consumatore, in particolare del bambino, dai rischi connessi a tali prodotti;

considerando che tali ostacoli alla realizzazione di un mercato interno, nel quale dovrebbero circolare solo prodotti sufficientemente sicuri, dovrebbero essere eliminati e che, a tal fine, l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei giocattoli debbono essere soggette a norme uniformi ispirate ad obiettivi di tutela della salute e della sicurezza del consumatore, quali sono definiti nella risoluzione del Consiglio, del 23 giugno 1986, concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore (4);

considerando che per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate sul piano europeo, riguardanti in particolare la costruzione e la composizione dei giocattoli, norme la cui osservanza garantisce che i prodotti possano essere presunti conformi ai requisiti essenziali; che dette norme armonizzate sul piano europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare il loro carattere di testi non obbligatori; che, a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti per adottare le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, orientamenti firmati il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi due organismi, o da entrambi, in seguito ad un mandato conferito dalla Commissione in virtù delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e in forza degli orientamenti generali;

considerando che secondo la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (6), l'armonizzazione da realizzare deve consistere nel fissare requisiti essenziali di sicurezza per l'insieme del giocattoli quale condizione della loro commercializzazione;

considerando che, data l'estensione e la mobilità del mercato dei giocattoli, nonché il carattere multiforme di tali prodotti, il campo d'applicazione della presente direttiva deve essere stabilito sulla base di una nozione di giocattolo che sia sufficientemente ampia; che è tuttavia opportuno precisare che taluni prodotti, sia perché non sono di fatto destinati ai bambini, sia perché implicano una sorveglianza o condizioni di utilizzazione particolari, non sono da considerare come giocattoli nel senso definito dalla presente direttiva;

considerando che i giocattoli immessi sul mercato non devono compromettere la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi; che il grado di sicurezza del giocattolo deve essere fissato in base al criterio dell'utilizzazione conforme alla destinazione del prodotto, ma tenendo anche conto del prevedibile uso del prodotto, in relazione al comportamento abituale del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di «diligenza media» proprio dell'utilizzatore adulto;

considerando che al momento della commercializzazione del giocattolo deve essere valutato il grado di sicurezza del medesimo tenendo conto della necessità di assicurare il perdurare di tale grado di sicurezza per tutto il periodo di utilizzazione prevedibile e normale del giocattolo stesso;

considerando che il rispetto dei requisiti essenziali mira a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori; che tutti i giocattoli immessi sul mercato debbono rispondere a tali requisiti e che, qualora essi vi rispondano, nessun ostacolo deve essere frapposto alla loro circolazione;

considerando che la conformità a tali requisiti essenziali può essere presunta quando i giocattoli siano conformi alle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che la conformità ai requisiti essenziali può anche essere considerata come rispettata per i giocattoli conformi ad un modello approvato da un organismo abilitato e che tale conformità deve essere dichiarata con l'apposizione di un marchio europeo;

considerando che debbono essere stabilite procedure di certificazione volte a definire le modalità secondo cui gli organismi abilitati nazionali debbono procedere all'approvazione dei modelli di giocattoli non conformi alle norme e al rilascio di attestati di certificazioni per tali giocattoli, nonché per i giocattoli conformi alle norme il cui modello sia stato sottoposto all'approvazione di tali organismi;

considerando che ai vari stadi delle procedure di certificazione e di controllo deve essere prevista un'informazione adeguata degli Stati membri, della Commissione e dell'insieme degli organismi abilitati;

considerando che ai fini dell'applicazione del sistema adottato in materia di giocattoli gli Stati membri debbono designare organismi indicati come «organismi abilitati»; che deve essere assicurata un'informazione adeguata circa tali organismi e che per ottenere l'abilitazione detti organismi debbono soddisfare a determinati requisiti;

considerando che potrebbe verificarsi che taluni giocattoli non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza; che in tal caso lo Stato membro che l'abbia constatato deve adottare tutte le misure utili per ritirare questi prodotti dal mercato o vietarne la commercializzazione; che tale decisione deve essere motivata e che, qualora le norme armonizzate comportino delle lacune, esse devono essere, in tutto o in parte, ritirate dagli elenchi pubblicati dalla Commissione;

considerando che la Commissione vigila affinché l'elaborazione delle norme armonizzate in tutti i settori cui si applicano i requisiti essenziali di cui all'allegato II sia ultimata in tempo utile per permettere agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie prima del 1g luglio 1989; che, pertanto, le disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva dovrebbero produrre i loro effetti a decorrere dal 1g gennaio 1990;

considerando che debbono essere previste misure appropriate nei confronti di chi abbia indebitamente apposto un marchio di conformità;

considerando che le autorità competenti degli Stati membri debbono effettuare controlli di sicurezza sui giocattoli in commercio;

considerando che determinate categorie di giocattoli particolarmente pericolosi o destinati a bambini molto piccoli devono essere munite anche di avvertenze o di una indicazione sulle precauzioni per l'uso;

considerando che gli organismi abilitati devono informare regolarmente la Commissione sulle attività esercitate nel quadro della presente direttiva;

considerando che i destinatari delle decisioni prese nel quadro della presente direttiva debbono conoscere le motivazioni di dette decisioni e i mezzi di ricorso a loro disposizione;

considerando che è stato tenuto conto del parere del comitato scientifico consultivo per la valutazione della tossicità dei composti chimici, per quanto concerne i limiti sanitari in rapporto alla biodisponibilità per bambini dei composti metallici dei giocattoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni.

2. I prodotti elencati all'allegato I non sono considerati giocattoli nel senso della presente direttiva.

Articolo 2

1. I giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in...

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