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5.12.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 349/58 |
DECISIONE 2014/872/PESC DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2014
che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(2) | L'8 settembre 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/659/PESC (2) al fine di imporre ulteriori misure restrittive. |
(3) | Il Consiglio ritiene necessario chiarire talune disposizioni. |
(4) | È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) | l'articolo 1 è così modificato:
a) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o 2 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni successivamente al 12 settembre 2014, fatta eccezione per i prestiti o i crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti a importazioni o esportazioni, dirette o indirette, di beni e servizi non finanziari fra l'Unione e la Russia o qualsiasi altro Stato terzo non soggette a divieti, o per i prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato I.»; |
b) | è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 12 settembre 2014 se:
a) | tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
i) | sono stati convenuti prima del 12 settembre 2014; e |
ii) | non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e | |
b) | prima del 12 settembre 2014, una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto. | I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui al presente paragrafo comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.»; | |
2) | all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.»; |
3) | all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione di contratti |
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