Council Directive 92/40/EEC of 19 May 1992 introducing Community measures for the control of avian influenza

Coming into Force02 June 1992
End of Effective Date30 June 2007
Celex Number31992L0040
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/40/oj
Published date22 June 1992
Date19 May 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 167, 22 June 1992
EUR-Lex - 31992L0040 - IT

Direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 22/06/1992 pag. 0001 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0148


DIRETTIVA 92/40/CEE DEL CONSIGLIO del 19 maggio 1992 che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i volatili sono compresi nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei volatili costituisce un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando la necessità di istituire, a livello comunitario, le misure di lotta da prendere in caso di insorgenza dell'influenza aviaria in forma altamente patogena, provocata da un virus dell'influenza con caratteristiche specifiche, in prosieguo denominata «influenza aviaria» allo scopo di garantire lo sviluppo del settore avicolo e contribuire alla protezione sanitaria degli animali nella Comunità;

considerando che l'insorgere dell'influenza aviaria può rapidamente assumere un carattere di epizoozia provocando mortalità e perturbazioni tali da compromettere gravemente la redditività dell'allevamento dei volatili in generale;

considerando che è indispensabile agire non appena si sospetta la presenza di tale malattia, in modo da prendere provvedimenti immediati ed efficaci di lotta in caso di successiva conferma;

considerando che occorre evitare la diffusione della malattia fin dalla sua prima comparsa, sottoponendo ad attento controllo gli spostamenti degli animali e l'uso di prodotti che possano essere contaminati e procedendo ad eventuale vaccinazione;

considerando che la diagnosi della malattia deve essere effettuata sotto l'egida di laboratori responsabili, il cui operato deve essere coordinato da un laboratorio comunitario di riferimento;

considerando che il mantenimento di un livello zoosanitario uniforme nella Comunità presuppone l'adozione di misure comuni per la lotta contro l'influenza aviaria;

considerando che, al momento della comparsa dell'influenza aviaria, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (4);

considerando l'opportunità di affidare alla Commissione il compito di prendere le necessarie misure di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure comunitarie di lotta da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria negli allevamenti di volatili da cortile, fatte salve le disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari.

La presente direttiva non si applica se la malattia viene individuata in altri volatili: tuttavia, in questo caso, lo Stato membro interessato segnala alla Commissione tutte le misure che ha adottato.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano, se del caso, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (5).

Inoltre si intende per:

a) volatile infetto qualsiasi volatile:

- in cui sia stata ufficialmente confermata la presenza dell'influenza aviaria ai sensi dell'allegato I, a seguito di un esame effettuato da un laboratorio riconosciuto, oppure

- in cui siano stati constatati, se si tratta di un secondo focolaio o di un focolaio successivo, sintomi clinici o lesioni post mortem propri dell'influenza aviaria;

b) volatile sospetto di infezione: qualsiasi volatile che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da indurre ragionevolmente a sospettare la presenza dell'influenza aviaria, o qualsiasi volatile in cui sia stata accertata la presenza del virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;

c) volatile sospetto di contaminazione: qualsiasi volatile che abbia potuto essere esposto, direttamente o indirettamente, al virus dell'influenza aviaria, oppure al virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7;

d) autorità competente: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6 della direttiva 90/425/CEE (6);

e) veterinario ufficiale: il veterinario designato dall'autorità competente.

Articolo 3

Gli Stati membri si adoperano affinché il sospetto dell'esistenza di influenza aviaria sia oggetto di notifica obbligatoria ed immediata all'autorità competente.

Articolo 4

1. Qualora in un'azienda siano presenti volatili sospetti di infezione di influenza aviaria, gli Stati membri si adoperano affinché il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi ufficiali di investigazione allo scopo di confermare o escludere la presenza della malattia e, in particolare, prelevare o far prelevare i campioni idonei per gli esami di laboratorio.

2. Non appena è notificato un caso sospetto di infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone in particolare che:

a) venga compilato un registro di tutte le categorie di volatili presenti nell'azienda specificando, per ciascuna di esse, quanti volatili sono morti, quanti presentano sintomi clinici e quanti non presentano sintomi; il registro dovrà essere aggiornato per tener conto dei volatili nati e morti nel corso del periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati di detto registro dovranno essere tenuti aggiornati, essere presentati su richiesta, e potranno essere controllati in occasione di ciascuna visita;

b) tutti i volatili presenti nell'azienda siano tenuti nei locali in cui sono allevati o confinati in altri locali in cui possano essere isolati per non essere in contatto con altri volatili;

c) siano proibiti gli spostamenti di volatili provenienti o destinati all'azienda;

d) sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente:

- qualsiasi movimento di persone, di altri animali e di veicoli in provenienza dall'azienda o a destinazione della stessa;

- qualsiasi movimento di carni o di carcasse di volatili, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiere, letami o tutto ciò che è suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

e) dall'azienda non siano fatte uscire uova, tranne le uova inviate direttamente in uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione e/o il trattamento degli ovoprodotti conformemente all'articolo 6, punto 1 della direttiva 89/437/CEE (7), e che vengono trasportate conformemente ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Questa autorizzazione dovrà soddisfare i requisiti dell'allegato I;

f) venga fatto ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati in cui sono allevati i volatili, nonché dell'azienda stessa;

g) venga effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7.

3. In attesa dell'entrata in vigore delle misure ufficiali, previste al paragrafo 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi allevamento di volatili sospetti di infezione si adopera per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ad esclusione della lettera g).

4. L'autorità competente può estendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

5. Le misure previste ai paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili finché la sospetta presenza dell'influenza aviaria sia esclusa dal veterinario ufficiale.

Articolo 5

1. Non appena viene confermata ufficialmente la presenza dell'influenza aviaria in un'azienda, gli Stati membri si adoperano affinché l'autorità competente dispogna, oltre all'applicazione delle misure previste all'articolo 4, paragrafo 2:

a) che tutti i volatili presenti nell'azienda siano abbattuti in loco senza indugio. I volatili morti o abbattuti e tutte le uova devono essere distrutti. Queste operazioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia;

b) che tutti i materiali o tutti i rifiuti, come il mangime, le lettiere ed il letame, suscettibili di essere contaminati vengano distrutti o sottoposti a trattamento idoneo. Quest'ultimo, eseguito conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale, deve garantire la distruzione del virus dell'influenza aviaria eventualmente presente;

c) che, qualora i volatili siano stati macellati durante il periodo presunto di incubazione della malattia, le carni da essi ottenute vengano, nella misura del possibile, individuate e distrutte;

d) che le uova da cova deposte durante il presunto periodo di incubazione e uscite dall'azienda siano individuate e distrutte; i pulcini già nati da queste uova devono essere posti sotto sorveglianza ufficiale; le uova da mensa deposte durante il presunto periodo di incubazione e uscite dall'azienda devono, nella misura del possibile, essere individuate e distrutte, a meno che non siano state precedentemente disinfettate in modo corretto;

e) che, ultimate le operazioni di cui alle lettere a) e b), i fabbricati adibiti all'allevamento dei volatili e le loro vicinanze nonché i veicoli usati per il trasporto e qualsiasi materiale suscettibile di essere contaminato vengano puliti e disinfettati conformemente all'articolo 11;

f) che nell'azienda non vengano reintrodotti volatili per almeno 21 giorni a decorrere dall'ultimazione delle operazioni di cui alla...

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