Council Directive 89/437/EEC of 20 June 1989 on hygiene and health problems affecting the production and the placing on the market of egg products

Published date22 July 1989
Subject MatterApproximation of laws,Consumer protection,Eggs and poultry,Non-Annex II EEC Treaty products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 212, 22 July 1989
EUR-Lex - 31989L0437 - IT

Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti

Gazzetta ufficiale n. L 212 del 22/07/1989 pag. 0087 - 0100
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0003


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1989 concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (89/437/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1);

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per garantire un armonioso funzionamento del mercato comune ed in particolare dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, istituito dal regolamento (CEE) n. 2771/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87 (5), nonché del regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, istituito dal regolamento (CEE) n. 2783/75 (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87 (7), è necessario che la commercializzazione degli ovoprodotti non sia più ostacolata dalle disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne le prescrizioni sanitarie relative a tali prodotti; che tale armonizzazione consentirà inoltre una migliore armonizzazione della produzione e condizioni di concorrenza uguali, pur garantendo al consumatore un prodotto di qualità;

(8) GU n. C 67 del 14. 3. 1987, pag. 9 e

GU n. C 53 del 2. 3. 1989, pag. 10.

(9) GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 184.

(10) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 11.

(11) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(12) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 14.

(13) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(14) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.

considerando che la commercializzazione di taluni ovoprodotti non compresi nell'allegato II del trattato è strettamente connessa a quella degli ovoprodotti oggetto di un'organizzazione comune di mercato; che occorre eliminare le distorsioni di concorrenza per il complesso degli ovoprodotti;

considerando che pare opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i prodotti di uova ottenuti in laboratori artigianali, negozi o ristoranti ed utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta al consumatore finale o ad essere consumati sul posto;

considerando che occorre stabilire le prescrizioni sanitarie relative alla produzione, al magazzinaggio e al trasporto degli ovoprodotti; che, in particolare, è opportuno definire un insieme di norme sanitarie per il riconoscimento degli stabilimenti;

considerando che è altresì necessario stabilire i requisiti sanitari cui devono rispondere gli ovoprodotti;

considerando che la suddetta regolamentazione deve essere applicata in identica misura agli scambi intracomunitari e agli scambi che avvengono all'interno di ciascuno degli Stati membri;

considerando che spetta anzitutto al produttore verificare che gli ovoprodotti siano conformi alle prescrizioni sanitarie previste dalla presente direttiva; che è compito delle autorità competenti degli Stati membri accertarsi, mediante controlli ed ispezioni, che il produttore rispetti tali prescrizioni; che le regole relative a detti controlli e ispezioni debbono tener conto degli imperativi del mercato interno;

considerando che è necessario effettuare controlli per sondaggio allo scopo di individuare la presenza di residui di sostanze che potrebbero risultare nocive per la salute

umana;

considerando che è opportuno instaurare misure di controllo comunitarie per garantire l'applicazione uniforme delle norme previste dalla presente direttiva in tutti gli Stati membri;

considerando che, nell'ambito degli scambi intracomunitari, occorre, qualora insorgano controversie con le autorità competenti dello Stato membro destinatario, dare allo speditore, al destinatario o al loro mandatario la possibilità di chiedere il parere di un esperto;

considerando che gli ovoprodotti fabbricati in un paese terzo e destinati ad essere immessi sul mercato comunitario non devono beneficiare di un regime più favorevole di quello imposto dalla presente direttiva; che occorre stabilire una procedura comunitaria di ispezione degli stabilimenti dei paesi terzi;

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione di talune modalità di applicazione della presente direttiva; che, a questo scopo, occorre stabilire procedure che instaurino una cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 La presente direttiva stabilisce i requisiti igienici e sanitari da rispettare nella preparazione e nell'immissione sul mercato di ovoprodotti destinati sia al consumo umano diretto sia alla fabbricazione di prodotti alimentari.

Tuttavia la presente direttiva non riguarda:

- i prodotti alimentari finiti che sono fabbricati a partire da ovoprodotti, secondo la definizione dell'articolo 2, e che soddisfano le disposizioni dell'articolo 3,

- gli ovoprodotti ottenuti in un laboratorio non industriale e che, senza aver subito un trattamento, sono utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari destinati alla vendita diretta, senza intermediario, al consumatore o ad essere consumati sul posto direttamente dopo la loro preparazione.

Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, sono applicabili le definizioni figuranti all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2772/75 (15). Inoltre si intende per:

1) ovoprodotti: i prodotti ottenuti a partire dalle uova, dai loro diversi componenti o loro miscele dopo la rimozione del guscio e della membrana, destinati al consumo umano; vi possono essere aggiunti, parzialmente, altri alimenti o additivi; essi si possono presentare sotto forma di liquidi, concentrati, essiccati, cristallizzati, congelati, surgelati o coagulati;

(16) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 56.

2) azienda produttrice: fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/75 (17), l'azienda per la produzione di uova destinate al consumo umano;

3) stabilimento: stabilimento riconosciuto per la fabbricazione e/o il trattamento degli ovoprodotti;

4) uova incrinate: uova il cui guscio è danneggiato ma non presenta una soluzione di continuità, ma la cui membrana è ancora intatta;

5) lotto: quantitativo di ovoprodotti preparati nelle stesse condizioni e che, in particolare, sono stati sottoposti ad un trattamento in un'unica operazione continua;

6) partita: quantitativo di ovoprodotti da consegnare in un blocco unico nello stesso luogo di destinazione e destinato ad un'ulteriore lavorazione nell'industria alimentare o al consumo umano diretto;

7) paese speditore: lo Stato membro o il paese terzo a partire dal quale gli ovoprodotti sono spediti in un altro Stato membro;

8) paese destinatario: lo Stato membro a destinazione del quale sono spediti gli ovoprodotti di un altro Stato membro o di un paese terzo;

9) confezionamento: l'inserimento degli ovoprodotti in un contenitore di qualsiasi forma;

10) autorità competente: il servizio veterinario o qualsiasi altro servizio equivalente designato dallo Stato membro allo scopo di verificare l'applicazione della presente direttiva;

11) immissione sul mercato: la commercializzazione degli ovoprodotti definita all'articolo 1, punto 5 del regolamento (CEE) n. 2772/75.

Articolo 3 Ciascuno Stato membro cura che siano preparati in forma di prodotti alimentari o siano utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari unicamente gli ovoprodotti che soddisfino le condizioni generali seguenti:

a) siano stati ottenuti da uova di galline, anatre, oche, tacchini, galline faraone o quaglie, escluse le miscele di specie diverse;

b)

portino l'indicazione della percentuale degli elementi costitutivi delle uova, qualora siano parzialmente completati da altri prodotti alimentari, sempreché soddisfino i requisiti fissati per gli additivi all'articolo 12;

c)

siano stati trattati e/o preparati in uno stabilimento che sia riconosciuto in conformità dell'articolo 6 e che risponda alle condizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato e soddisfino inoltre le disposizioni della presente direttiva;

d)

siano stati preparati in condizioni igieniche conformi alle prescrizioni dei capitoli III e V dell'allegato, con uova che

(18) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.

soddisfino le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato;

e)

siano stati sottoposti ad un trattamento mediante un procedimento autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 14 il quale consenta loro di soddisfare in particolare i criteri microbiologici previsti al capitolo VI dell'allegato.

Tuttavia, laddove esigenze tecnologiche inerenti alla preparazione di determinati prodotti alimentari ottenuti con ovoprodotti lo richiedano, le autorità competenti danno un'autorizzazione perché taluni ovoprodotti non siano sottoposti a trattamento; in tal caso gli ovoprodotti devono essere immediatamente utilizzati nello stabilimento in cui sono destinati alla fabbricazione di altri prodotti alimentari;

f)

possiedano le caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato;

g)

siano stati sottoposti ad un controllo sanitario conformemente al capitolo VII dell'allegato;

h)

siano stati imballati conformemente alle prescrizioni del capitolo VIII dell'allegato;

i)

siano despositati e trasportati conformemente alle prescrizioni dei capitoli IX e X dell'allegato;

j)

siano muniti del bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato e, per quanto riguarda i prodotti...

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