Directive 2006/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life (Text with EEA relevance)

Coming into Force15 October 2006
End of Effective Date21 December 2013
Celex Number32006L0044
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/44/oj
Published date25 September 2006
Date06 September 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 264, 25 September 2006
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25.9.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 264/20

DIRETTIVA 2006/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno per motivi di chiarezza procedere alla sua codificazione.
(2) La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci.
(3) Dal punto di vista ecologico ed economico, è necessario salvaguardare il patrimonio ittico dalle conseguenze nefaste dello scarico nelle acque di sostanze inquinanti, come ad esempio la diminuzione del numero degli individui appartenenti a certe specie e a volte anche l'estinzione di alcune di esse.
(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5), ha lo scopo di garantire un livello di qualità delle acque della superficie esenti da incidenti negativi e da rischi ambientali.
(5) Disparità fra le disposizioni applicabili nei vari Stati membri in materia di qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci possono creare condizioni di concorrenza diseguali e influire perciò direttamente sul funzionamento del mercato interno.
(6) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri. Le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro cinque anni dalla designazione.
(7) È necessario disporre che le acque dolci idonee alla vita dei pesci siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei corrispondenti parametri anche se una certa percentuale dei campioni prelevati non dovesse rispettare i limiti precisati.
(8) Per assicurare il controllo della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, è necessario procedere a prelievi minimi di campioni ed alla misurazione dei parametri indicati nell'allegato. Tali prelievi potranno essere ridotti o soppressi in funzione della qualità delle acque.
(9) Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri e occorre, di conseguenza, prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.
(10) Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I. Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
(11) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque dolci e si applica alle acque designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

2. La presente direttiva non si applica alla acque dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo dei pesci.

3. La presente direttiva mira a proteggere o migliorare la qualità delle acque dolci correnti o stagnanti in cui vivono o potrebbero vivere, qualora l'inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci appartenenti:

a) a specie indigene che presentano una diversità naturale;
b) a specie la cui presenza è giudicata auspicabile per la gestione delle acque dalle competenti autorità degli Stati membri.

4. Ai fini della presente direttiva si intendono per:

a) acque salmonicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti a specie come i salmoni (Salmo salar), le trote (Salmo trutta), i temoli (Thymallus thymallus) e i coregoni (Coregonus);
b) acque ciprinicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti alla specie dei ciprinidi (Cyprinidae), o ad altre specie come i lucci (Esox lucius), i percoformi (Perca fluviatilis) e le anguille (Anguilla anguilla).

Articolo 2

I parametri fisico-chimici applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.

Per l'applicazione di tali parametri, le acque si suddividono in acque salmonicole e acque ciprinicole.

Articolo 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli riportati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano le acque salmonicole e le acque ciprinicole e possono in seguito procedere a designazioni complementari.

2. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro cinque anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da loro fissati a norma dell'articolo 3, nonché alle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I.

Articolo 6

1. Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alle disposizioni della presente direttiva quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza minima prevista nell'allegato I, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 o le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I per quanto riguarda:

a) il 95 % dei campioni per i parametri seguenti: pH, DBO5, nitriti, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento è inferiore ad un prelevamento al mese, i valori e le osservazioni di cui sopra devono essere conformi in tutti i campioni;
b) le percentuali indicate nell'allegato I per i parametri seguenti: temperatura e ossigeno disciolto;
c) la concentrazione media fissata per il parametro «materie in sospensione».

2. Il mancato rispetto dei valori fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 o il non rispetto delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I non sono presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se sono causati da alluvioni o altre calamità naturali.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano il prelevamento dei campioni, la cui frequenza minima è stabilita nell'allegato I.

2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti a norma dell'articolo 3 e delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza del campionamento può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento di tale qualità, la competente autorità può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, lo Stato membro accerta se tale mancata osservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4. Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5. Alcuni metodi di analisi di riferimento per i parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 8

In nessun caso l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva potrà aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque dolci.

Articolo 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono in ogni momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per...

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