Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 601/2012 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE.)

Coming into Force01 January 2019,01 January 2021
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32018R2066
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj
Published date31 December 2018
Date19 December 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 334, 31 dicembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 334, 31 de diciembre de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 334, 31 décembre 2018
L_2018334IT.01000101.xml
31.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2066 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle «Norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione del carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA)» (allegato16, volume IV, della convenzione di Chicago) adottata dal Consiglio ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione del 27 giugno 2018, che sono destinate ad essere applicate a partire dal 2019.
(2) La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra («EU ETS») introdotto dalla direttiva 2003/87/CE.
(3) Nel terzo periodo di scambio del sistema EU ETS (2013-2020), gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche (in appresso «verificatori») e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione a norma del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (2). Questa esperienza ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione al fine di favorire un'ulteriore armonizzazione e rendere il sistema più efficiente. Il regolamento (UE) n. 601/2012 è stato più volte modificato in modo sostanziale. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno sostituirlo.
(4) È opportuno che la definizione di «biomassa» che figura nel presente regolamento sia coerente con le definizioni di «biomassa», «bioliquidi» e «biocarburanti» di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in particolare perché il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote nell'ambito del sistema EU ETS costituisce un «regime di sostegno», ai sensi dell'articolo 2, lettera k) e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.
(5) Per motivi di coerenza, è opportuno che al presente regolamento si applichino le definizioni contenute nella decisione 2009/450/CE della Commissione (4) e nella direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(6) Per garantire il miglior funzionamento possibile del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un'autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento.
(7) È opportuno che il piano di monitoraggio, che descrive in modo dettagliato, completo e trasparente la metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento. Occorre prevedere aggiornamenti periodici di tale piano, sia per tener conto delle conclusioni dei verificatori, sia su iniziativa propria del gestore o dell'operatore aereo. Il gestore o l'operatore aereo dovrebbe rimanere il principale responsabile dell'applicazione della metodologia di monitoraggio; le procedure previste dal presente regolamento illustrano in dettaglio alcuni aspetti di questa responsabilità.
(8) Visto che il piano di monitoraggio costituisce l'elemento principale delle regole di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che tutte le modifiche significative siano approvate dall'autorità competente. Tuttavia, al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità competenti e gli operatori, alcuni tipi di modifica non dovrebbero essere considerati significativi e pertanto non dovrebbero richiedere un'approvazione formale.
(9) È necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione efficaci delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero comprendere metodi di calcolo e di misurazione di base. I metodi di calcolo dovrebbero consistere in una metodologia standard e in una metodologia basata sul bilancio di massa. Dovrebbe essere possibile combinare, nel medesimo impianto, metodi di misurazione, una metodologia di calcolo standard e un metodo fondato sul bilancio di massa, purché il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi.
(10) Al fine di ridurre l'onere per i gestori e per gli operatori aerei è opportuno semplificare l'obbligo relativo alla valutazione delle incertezze, senza tuttavia diminuirne l'accuratezza. Occorre che le prescrizioni in materia di valutazione delle incertezze siano considerevolmente limitate quando si utilizzano strumenti di misurazione omologati, soprattutto se tali strumenti sono sottoposti al controllo metrologico previsto dalla legislazione nazionale.
(11) È necessario che siano definiti i fattori di calcolo, che possono essere fattori standard o fattori determinati mediante analisi. In materia di analisi, occorre continuare a privilegiare il ricorso a laboratori accreditati in conformità alla norma armonizzata «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (EN ISO/IEC 17025) per quanto concerne i metodi di analisi pertinenti, e al tempo stesso prevedere disposizioni per dimostrare un'elevata equivalenza nel caso di ricorso a laboratori non accreditati e la conformità alla norma armonizzata «Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti» (EN ISO/IEC 9001) o ad altri sistemi certificati di gestione della qualità.
(12) Occorre definire un metodo trasparente e coerente per determinare i costi sproporzionatamente elevati.
(13) È opportuno rafforzare l'equivalenza tra i metodi fondati sul calcolo e quelli fondati sulle misure. Ciò presuppone un miglior allineamento dei requisiti di livello. Se si utilizzano sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per determinare le frazioni di biomassa di CO2, è opportuno tenere conto degli ultimi progressi tecnologici. Occorre pertanto stabilire regole più flessibili per la determinazione della frazione di biomassa, in particolare consentendo il ricorso a metodologie diverse da quelle basate sul calcolo.
(14) Dato che ai fini del sistema EU ETS le emissioni provenienti dalla biomassa sono di norma considerate pari a zero, è opportuno definire regole di monitoraggio semplificate per i flussi di biomassa pura. Quando i combustibili o i materiali sono miscele di biomassa e di costituenti fossili, è opportuno chiarire le prescrizioni in materia di monitoraggio. È necessaria una distinzione più adeguata tra il fattore di emissione preliminare che si riferisce al tenore di carbonio totale e il fattore di emissione che riguarda unicamente la frazione fossile di CO2. A tal fine occorre definire livelli distinti per il fattore di emissione preliminare e la frazione fossile/proveniente dalla biomassa. Come per altri fattori di calcolo, le prescrizioni dovrebbero tenere conto delle dimensioni dell'impianto e delle emissioni di gas a effetto serra associate al combustibile o al materiale. A tal fine, è opportuno stabilire prescrizioni minime.
(15) Occorre evitare di imporre uno sforzo di monitoraggio sproporzionato agli impianti che rilasciano quantitativi annui di emissioni ridotti e con minori impatti, garantendo al tempo stesso che sia mantenuto un grado di accuratezza accettabile. A tale proposito, occorre prevedere condizioni particolari per gli impianti considerati a basse emissioni e per gli operatori aerei ritenuti emettitori di entità ridotta.
(16) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE consente agli Stati membri di escludere dal sistema EU ETS gli impianti di dimensioni ridotte purché si applichino misure equivalenti e siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri ad escludere dal sistema UE ETS gli impianti le cui emissioni sono inferiori a 2 500 tonnellate, purché siano rispettate le condizioni previste da tale articolo. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi direttamente agli impianti esclusi ai sensi degli articoli 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE a meno che lo Stato membro interessato non decida altrimenti.
(17) Per ovviare alle potenziali scappatoie correlate al trasferimento di CO2 intrinseco o puro, tali trasferimenti devono essere autorizzati soltanto a precise condizioni. Nella sentenza del 19 gennaio 2017 nella causa C—460/15 (6), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 601/2012 e al punto 10 B,
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