2008/837/EC: Commission Decision of 29 October 2008 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2008) 6204) (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 October 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008D0837
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/837/oj
Published date08 November 2008
Date29 October 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 299, 08 November 2008
L_2008299IT.01003601.xml
8.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299/36

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2008

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 6204]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/837/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il 3 marzo 2005 la Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità competenti dei Paesi Bassi una domanda a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 riguardante l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» (di seguito «la domanda»).
(2) La domanda riguarda anche l’immissione in commercio di altri prodotti contenenti o costituiti da «LLCotton25» per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 essa è pertanto corredata dei dati e delle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE (2) nonché di informazioni e conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti nell’allegato II della direttiva 2001/18/CE.
(3) Il 16 aprile 2007 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e ha concluso che è improbabile che l’immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti, o fabbricati a partire da «LLCotton25» descritta nella domanda (di seguito «i prodotti») comporti effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente in relazione agli usi previsti (3). In tale parere l’EFSA ha tenuto conto di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche espresse dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento citato.
(4) In particolare l’EFSA ha concluso che l’analisi composizionale comparativa e le analisi agronomiche dimostrano che «LLCotton25» è sostanzialmente equivalente alla sua versione non geneticamente modificata e, di conseguenza, non sono necessari altri studi di sicurezza su animali da laboratorio (ad esempio studio tossicologico su 90 giorni sui ratti).
(5) Nel suo parere l’EFSA è inoltre giunta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale, consistente in un piano generale di sorveglianza, presentato dal richiedente è conforme all’uso previsto dei prodotti. Tuttavia, viste le caratteristiche fisiche delle sementi di cotone e i metodi di trasporto, l’EFSA ha raccomandato che, nell’ambito del piano generale di sorveglianza, si introducano misure specifiche per monitorare attivamente la presenza di piante di cotone selvatiche nelle zone in cui può verificarsi lo spargimento involontario di sementi.
(6) Il piano di monitoraggio presentato dal richiedente è stato modificato al fine di rispettare tale raccomandazione dell’EFSA.
(7) Alla luce di tali considerazioni è opportuno rilasciare un’autorizzazione per i prodotti in esame.
(8) Ad ogni OGM va assegnato un identificatore unico secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (4).
(9) In base al parere dell’EFSA non risultano necessarie prescrizioni specifiche sull’etichettatura diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25». Tuttavia, al fine di assicurare l’uso dei prodotti nel rispetto dei limiti fissati dall’autorizzazione prevista dalla presente decisione, occorre che l’etichettatura dei mangimi contenenti o costituiti dall’OGM e degli altri prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dall’OGM per i quali viene richiesta l’autorizzazione
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