Council Directive 97/61/EC of 20 October 1997 amending the Annex to Directive 91/492/EEC laying down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs

Coming into Force29 October 1997
End of Effective Date31 December 2005
Celex Number31997L0061
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1997/61/oj
Published date29 October 1997
Date20 October 1997
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 295, 29 October 1997
EUR-Lex - 31997L0061 - IT

Direttiva 97/61/CE del Consiglio del 20 ottobre 1997 che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 29/10/1997 pag. 0035 - 0036


DIRETTIVA 97/61/CE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 1997 che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 91/492/CEE, al capitolo V dell'allegato, fissa i valori limite accettabili per due tipi di tossine marine pericolose per la salute pubblica;

considerando che esistono prove scientifiche che una nuova tossina marina «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP), in grado di mettere in pericolo la salute dei consumatori, è comparsa nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi;

considerando che le prescrizioni sanitarie riguardanti i molluschi bivalvi vivi, di cui al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, devono essere adattate per tener conto della nuova tossina marina;

considerando che è necessario fissare, per la nuova tossina marina, un valore limite accettabile che consenta di proteggere la salute pubblica;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, il documento di registrazione per identificare i lotti di molluschi di cui al capitolo II, punto 6 dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE deve contenere informazioni concernenti lo status sanitario della zona di origine e il trattamento di depurazione o di stabulazione eventualmente applicato ai molluschi;

considerando che deve essere possibile risalire all'origine dei molluschi bivalvi immessi sul mercato; che è quindi necessario che le indicazioni che figurano nel documento di registrazione possano essere ricollegate a ciascun lotto immesso sul mercato tramite un registro tenuto dal centro di spedizione;

considerando che un modello standardizzato del documento di registrazione ne faciliterebbe la comprensione da parte degli...

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