Directive 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on textile names (recast) (Text with EEA relevance)

Coming into Force12 February 2009
End of Effective Date07 May 2012
Celex Number32008L0121
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/121/oj
Published date23 January 2009
Date14 January 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 19, 23 January 2009
L_2009019IT.01002901.xml
23.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19/29

DIRETTIVA 2008/121/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2009

relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla sua rifusione.
(2) Qualora le disposizioni degli Stati membri relative alla denominazione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti tessili variassero da uno Stato membro all’altro, ciò creerebbe ostacoli al funzionamento del mercato interno.
(3) Detti ostacoli possono essere eliminati se l’immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi; a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate su etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
(4) Occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante.
(5) La tolleranza per fibre estranee, già ammessa per i prodotti puri, dovrebbe essere estesa anche ai prodotti misti.
(6) Per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l’etichettatura.
(7) Per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione, si possono indicare nell’etichetta le fibre eventualmente note in detto momento, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito.
(8) È opportuno, per evitare divergenze d’applicazione nella Comunità, determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell’etichettatura e in sede di analisi.
(9) L’offerta in vendita di prodotti tessili soggetti unicamente all’obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbe essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull’imballaggio globale o sul rotolo. Spetta agli Stati membri determinare le misure da adottare in proposito.
(10) È opportuno subordinare a determinate condizioni l’impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori.
(11) È necessario stabilire metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. Tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non ostacola l’applicazione di norme uniformi.
(12) L’allegato V, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all’atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Non è tuttavia sempre possibile ai laboratori riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e in tal caso risultati divergenti potrebbero derivare dall’applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità. È quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico.
(13) Non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili.
(14) Gli allegati III e IV della presente direttiva, in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati, dovrebbero altresì contenere altri prodotti esonerati dall’etichettatura, in particolare i prodotti «monouso» o per i quali si giustifica soltanto un’etichettatura globale.
(15) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).
(16) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I e V e di determinare nuovi metodi di analisi quantitativa per le mischie binarie e ternarie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(17) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.
(18) La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicate nell’allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alla presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica ai prodotti tessili:

a) destinati a essere esportati verso paesi terzi;
b) introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
c) importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
d) dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:

a) per «prodotti tessili» s’intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;
b) per «fibre tessili» si intende:
i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
ii) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all’allegato I, numeri 19-47, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.

2. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alla presente direttiva:

a) i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili;
b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti;
c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Articolo 3

1. Le denominazioni delle fibre di cui all’articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell’allegato I.

2. L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.

3. È vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia in forma d’aggettivo, sia in forma di radice, indipendentemente dalla lingua impiegata.

4. È vietato l’impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Articolo 4

1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o «puro» o eventualmente «tutto», esclusa qualsiasi espressione equivalente.

2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Articolo 5

1. Un prodotto di lana può essere qualificato con uno dei nomi di cui all’allegato II, a condizione che sia composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la...

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