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23.1.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 19/29 |
DIRETTIVA 2008/121/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 gennaio 2009
relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla sua rifusione. |
(2) | Qualora le disposizioni degli Stati membri relative alla denominazione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti tessili variassero da uno Stato membro all’altro, ciò creerebbe ostacoli al funzionamento del mercato interno. |
(3) | Detti ostacoli possono essere eliminati se l’immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi; a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate su etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione. |
(4) | Occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante. |
(5) | La tolleranza per fibre estranee, già ammessa per i prodotti puri, dovrebbe essere estesa anche ai prodotti misti. |
(6) | Per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l’etichettatura. |
(7) | Per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione, si possono indicare nell’etichetta le fibre eventualmente note in detto momento, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito. |
(8) | È opportuno, per evitare divergenze d’applicazione nella Comunità, determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell’etichettatura e in sede di analisi. |
(9) | L’offerta in vendita di prodotti tessili soggetti unicamente all’obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbe essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull’imballaggio globale o sul rotolo. Spetta agli Stati membri determinare le misure da adottare in proposito. |
(10) | È opportuno subordinare a determinate condizioni l’impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori. |
(11) | È necessario stabilire metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. Tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non ostacola l’applicazione di norme uniformi. |
(12) | L’allegato V, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all’atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Non è tuttavia sempre possibile ai laboratori riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e in tal caso risultati divergenti potrebbero derivare dall’applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità. È quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico. |
(13) | Non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili. |
(14) | Gli allegati III e IV della presente direttiva, in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati, dovrebbero altresì contenere altri prodotti esonerati dall’etichettatura, in particolare i prodotti «monouso» o per i quali si giustifica soltanto un’etichettatura globale. |
(15) | Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(16) | In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I e V e di determinare nuovi metodi di analisi quantitativa per le mischie binarie e ternarie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(17) | I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri. |
(18) | La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicate nell’allegato VI, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alla presente direttiva.
2. La presente direttiva non si applica ai prodotti tessili:
a) | destinati a essere esportati verso paesi terzi; |
b) | introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri; |
c) | importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; |
d) | dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi. |
Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:
a) | per «prodotti tessili» s’intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato; |
b) | per «fibre tessili» si intende:
i) | un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; |
ii) | le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all’allegato I, numeri 19-47, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente è quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media. | |
2. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alla presente direttiva:
a) | i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili; |
b) | i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti; |
c) | i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. |
Articolo 3
1. Le denominazioni delle fibre di cui all’articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell’allegato I.
2. L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.
3. È vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia in forma d’aggettivo, sia in forma di radice, indipendentemente dalla lingua impiegata.
4. È vietato l’impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Articolo 4
1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o «puro» o eventualmente «tutto», esclusa qualsiasi espressione equivalente.
2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.
Articolo 5
1. Un prodotto di lana può essere qualificato con uno dei nomi di cui all’allegato II, a condizione che sia composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la...