Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture
Coming into Force | 18 June 1986 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 31986L0278 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1986/278/oj |
Published date | 04 July 1986 |
Date | 12 June 1986 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 181, 4 luglio 1986,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 181, 4 de julio de 1986,Journal officiel des Communautés européennes, L 181, 4 juillet 1986 |
Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/1986 pag. 0006 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0127
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0127
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (86/278/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione[1],
[1] GU n. C 264 dell'8.10.1982, pag.3, e GU n. C 154 del 14.6.1984, pag. 6.
visto il parere del Parlamento europeo[2],
[2] GU n. C 77 del 19.3.1984, pag. 136.
visto il parere del Comitato economico e sociale[3],
[3] GU n. C 90 del 5.4.1983, pag. 27.
considerando che la presente direttiva è intesa a disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiando nel contempo la corretta utilizzazione di questi fanghi;
considerando che disparità tra le disposizioni dei vari Stati membri in materia di utilizzazione di detti fanghi in agricoltura potrebbero avere un'incidenza sul funzionamento del mercato comune; che è perciò necessario procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto all'articolo 100 del trattato;
considerando che i fanghi di depurazione utilizzati nel quadro delle attività agricole non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti[4];
[4] GU n. C 194 del 25.7.1975, pag. 39.
considerando che le misure previste nella direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativo ai rifiuti tossici e nocivi[5], si applicano anche ai fanghi di depurazione, ove questi contengano o siano stati contaminati dalle sostanze o materie elencate nell'allegato della direttiva, di natura, in quantità o in concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute dell'uomo o per l'ambiente;
[5] GU n° L 84 del 31.3.1978, p. 43.
considerando che è opportuno prevedere un regime speciale che garantisca la protezione dell'uomo, degli animali, dei vegetali e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dell'utilizzazione incontrollata dei fanghi;
considerando che la presente direttiva è inoltre intesa a stabilire alcune prime misure comunitarie nel quadro della protezione del suolo;
considerando che i fanghi possono avere delle utilizzazioni agronomiche e che, pertanto, è giustificato incoraggiarne la valorizzazione in agricoltura, a condizione che vengano utilizzati correttamente; che l'applicazione dei fanghi non deve nuocere alla qualità del suolo e della produzione agricola;
considerando che certi metalli pesanti possono essere tossici per le piante e/o per l'uomo per la loro presenza nei raccolti e che occorre stabilire valori limite vincolanti per questi elementi nel suolo;
considerando che occorre vietare l'utilizzazione dei fanghi quando la concentrazione nel suolo di tali metalli supera detti valori limite;
considerando inoltre che occorre evitare che tali valori limite vengano superati a seguito dell'utilizzazione dei fanghi; che, a tal fine, occorre limitare l'immissione di metalli pesanti nel suolo coltivato, stabilendo i quantitativi massimi di immissione annua, di fanghi, avendo cura di non superare i valori limite di concentrazione di questi metalli nei fanghi utilizzati, oppure avendo cura che non vengano superati valori limite per i quantitativi di metalli pesanti che possono essere immessi nel suolo nell'arco medio di dieci anni;
considerando che i fanghi devono essere trattati prima di essere utilizzati in agricoltura; che tuttavia gli Stati membri possono autorizzare, sotto certe condizioni, l'utilizzazione di fanghi non trattati, senza rischio per la salute dell'uomo e degli animali, qualora vengano iniettati o interrati nel suolo;
considerando che va rispettato un certo lasso di tempo tra l'utilizzazione dei fanghi e la messa a pascolo dei prati, il raccolto dei foraggi o di talune colture che si trovano normalmente a diretto contatto col suolo e vengono consumate crude; che l'utilizzazione dei fanghi deve essere vietata su orticolture e frutticolture durante il periodo vegetativo, ad eccezione delle colture di alberi da frutto;
considerando che, in conformità delle direttive 75/440/CEE[6] e 80/68/CEE[7], l'utilizzazione dei fanghi deve effettuarsi in modo da assicurare la protezione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;
[6] GU n° L 194 del 25.7.1975, p...
To continue reading
Request your trial