Council Directive 88/609/EEC of 24 November 1988 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants

Coming into Force08 December 1988
End of Effective Date26 November 2002
Celex Number31988L0609
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1988/609/oj
Published date07 December 1988
Date24 November 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 336, 7 December 1988
EUR-Lex - 31988L0609 - IT 31988L0609

Direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 07/12/1988 pag. 0001 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0027


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (88/609/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

viste le proposte dalla Commissione(1),

visti i pareri del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973(4), del 1977(5), del 1983(6) e del 1987(7) pongono in rilievo l'importanza che rivestono la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ;

considerando che nella risoluzione concernente il programma d'azione in materia ambientale 1987-1992 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sottolineano l'importanza di concentrare in via prioritaria l'azione comunitaria sulla riduzione alla fonte dell'inquinamento atmosferico, tra l'altro adottando ed applicando provvedimenti concernenti le emissioni originate da grandi impianti di combustione ;

considerando parimenti che in forza della decisione 81/462/CEE(8) la Comunità è divenuta parte contraente della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

considerando che la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali(9), prevede l'introduzione di taluni provvedimenti e procedure volti a prevenire ed a ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, in particolare quelli appartenenti alle categorie elencate, tra cui i grandi im- pianti di combustione ;

considerando che l'articolo 8 della direttiva 84/360/CEE stipula che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, fissa per i nuovi impianti, se necessario, valori limite di emissione fondati sulla migliore tecnologia disponibile che non comportino costi eccessivi tenuto conto della natura, delle quantità e della nocività delle emissioni di cui trattasi ; che l'articolo 13 prevede che gli Stati membri mettano in atto politiche e strategie, che comprendono misure adeguate, al fine di adattare progressivamente, tenuto conto di vari fattori specifici, gli impianti industriali esistenti appartenenti alle categorie elencate alla migliore tecnologia disponibile ;

considerando che i danni all'ambiente causati dall'inquinamento atmosferico rendono urgente ridurre e tenere sotto controllo le emissioni provenienti dai grandi impianti di combustione nuovi ed esistenti ; che a tale scopo è necessario fissare obiettivi globali per una riduzione graduale ed articolata delle emissioni complessive annue di anidride solforosa e di ossidi di azoto originati da impianti di combustione esistenti nonché fissare valori limite di emissione per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri ove si tratti di nuovi impianti, conformemente al principio stabilito dall'articolo 8 della direttiva 84/360/CEE ;

considerando che detti valori limite di emissione per i nuovi impianti dovranno essere riveduti tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione dei requisiti in materia ambientale ; che la Commissione presenterà proposte a tal fine ;

considerando che, nel fissare i massimali delle emissioni complessive annue per i grandi impianti esistenti, è stata presa in debita considerazione la necessità che ogni Stato membro faccia uno sforzo comparabile, pur tenendo conto delle specifiche situazioni di ciascuno di essi ; che, nel fissare i requisiti per la riduzione delle emissioni per i nuovi impianti, sono state prese in debita considerazione particolari oneri di ordine tecnico ed economico per evitare costi eccessivi ; che alla Spagna è stata concessa una deroga temporanea e limitata dall'applicazione integrale del valore limite di emissione per l'anidride solforoso fissato per i nuovi impianti, dato che questo Stato membro ritiene che è necessario un livello particolarmente elevato di nuova capacità produttiva di elettricità, perché questo Stato membro possa crescere sul piano energetico ed industriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1 La presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).

Articolo 2 Agli effetti della presente direttiva s'intende per :

1)" emissione " lo scarico nell'aria di sostanze provenienti dall'impianto di combustione ;

2)" scarico gassoso " l'effluente gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose ; la sua portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora in condizioni normalizzate di temperatura (273 K) e di pres-sione (101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo (in appresso : Nm3/h) ;

3)" valore limite d'emissione " la quantità di una data sostanza, contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si potrà immettere nell'atmosfera in un determinato periodo ; essa è determinata in concentrazione massica per volume dello scarico gassoso, espressa in mg/Nm3, considerando un tenore di ossigeno del 3 % vol dello scarico gassoso per i combustibili liquidi e gassosi e del 6 % per i combustibili solidi ;

4)" grado di desolforazione " il rapporto tra la quantità di zolfo separata nel sito dell'impianto di combustione per un determinato periodo di tempo mediante procedimenti specificamente destinati a tal fine e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo di tempo ;

5)" gestore " qualsiasi persona fisica o giuridica che sia responsabile della conduzione dell'impianto di combustione o che detenga o a cui sia stato delegato un potere economico determinante in relazione a quest'ultimo ;

6)" combustibile " qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione, eccettuati i rifiuti domestici ed i rifiuti tossici o pericolosi ;

7)" impianto di combustione " qualsiasi dispositivo tecnico in Nella presente direttiva sono contemplati soltanto gli impianti di combustione destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione.

In particolare questa direttiva non si applica ai seguenti impianti :

-impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo...

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