Council Regulation (EC) No 876/2002 of 21 May 2002 setting up the Galileo Joint Undertaking

Coming into Force28 May 2002
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32002R0876
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/876/oj
Published date28 May 2002
Date21 May 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 138, 28 May 2002
EUR-Lex - 32002R0876 - IT

Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 28/05/2002 pag. 0001 - 0008


Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio

del 21 maggio 2002

relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Il 13 gennaio 1999 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo "Verso una rete transeuropea di posizionamento e navigazione" comprendente una strategia europea per i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS)(4).

(2) Il 10 febbraio 1999 la Commissione ha adottato la comunicazione: "Galileo - Partecipazione dell'Europa ad una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare".

(3) Le conclusioni dei Consigli europei di Colonia (3 e 4 giugno 1999), di Feira (19 e 20 giugno 2000), di Nizza (7-11 dicembre 2000), di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001), di Laeken (14 e 15 dicembre 2001) e di Barcellona (15 e 16 marzo 2002) fanno riferimento a Galileo.

(4) Il 19 luglio 1999 il Consiglio ha adottato la risoluzione sulla partecipazione dell'Europa ad una nuova generazione di servizi di navigazione satellitare - Galileo - Fase di definizione(5).

(5) Il 22 novembre 2000 la Commissione ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Galileo".

(6) Il 5 aprile 2001 il Consiglio ha adottato una risoluzione su Galileo(6).

(7) Il 26 marzo 2002 il Consiglio ha adottato conclusioni su Galileo.

(8) I primi contratti di ricerca e studi di fattibilità sono stati finanziati tramite il quarto e il quinto programma quadro di ricerca e di sviluppo.

(9) La fase di sviluppo tecnologico è stata finanziata mediante stanziamenti assegnati alle reti transeuropee di trasporto ai sensi dell'articolo 4, lettera g), della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(7), che prevede espressamente la possibilità di finanziare azioni di ricerca e di sviluppo, nonché ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee(8).

(10) La gestione del programma Galileo di radionavigazione satellitare, in seguito denominato: il "programma Galileo", è entrata, all'inizio del 2001, nella fase di sviluppo durante la quale occorre verificare e testare le ipotesi accolte durante la fase della definizione, soprattutto per quanto attiene alle diverse componenti dell'architettura del sistema.

(11) La fase di sviluppo dovrebbe essere seguita dalla fase di spiegamento, la quale consiste nel realizzare i satelliti e i componenti terrestri, nel lancio dei satelliti e nell'installazione di stazioni ed attrezzature a terra onde consentire al sistema di essere operativo per l'anno 2008.

(12) In considerazione del gran numero di soggetti che interverranno in questa operazione, dell'entità delle risorse finanziarie e delle capacità tecniche necessarie, è imperativo costituire un soggetto giuridico capace di garantire l'unicità della gestione dei fondi assegnati al programma Galileo durante la fase di sviluppo. Ai fini della certezza del diritto, occorrerebbe precisare che questo soggetto, privo di finalità economiche e incaricato di gestire un programma pubblico di ricerca di interesse europeo, va considerato un organismo internazionale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 10, secondo trattino della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari(9), e all'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa(10).

(13) Il Consiglio europeo di Stoccolma ha osservato che "il settore privato è pronto ad integrare gli stanziamenti pubblici per la fase di sviluppo". I rappresentanti delle principali industrie interessate hanno firmato, nel marzo 2001, un memorandum di intesa nel quale si impegnano a indicare l'entità del loro contributo alla fase di sviluppo di Galileo mediante sottoscrizione del capitale dell'impresa comune o in qualsiasi altra forma, a concorrenza dell'importo globale di 200 milioni di EUR.

(14) Per questi motivi è necessario creare un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato. Il programma Galileo comprende infatti una notevole componente di ricerca e sviluppo che giustifica e giustificherà in futuro l'intervento di risorse finanziarie assegnate ai programmi quadro di ricerca e sviluppo. Inoltre, il programma dovrebbe consentire di realizzare progressi notevoli nello sviluppo delle tecnologie attinenti alla navigazione satellitare.

(15) L'impresa comune dovrebbe avere principalmente lo scopo, conformemente alle decisioni del Consiglio, di portare a buon fine lo sviluppo del programma GALILEO durante la fase di sviluppo, concentrando i fondi pubblici e privati che ad esso sono e saranno assegnati. Inoltre, essa dovrebbe provvedere a gestire progetti dimostrativi di rilievo.

(16) I regolamenti finanziari dell'impresa comune dovrebbero rispettare i principi generali e le norme previsti dal regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(11).

(17) Nel formulare la proposta per la nomina del direttore dell'impresa comune la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che egli/ella dovrebbe essere nominato/a in base al merito, alle capacità gestionali, alla competenza e all'esperienza in materia e che, nell'adempimento dei suoi compiti, dovrebbe essere indipendente da ogni altra impresa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'esecuzione della fase di sviluppo del programma Galileo, è costituita un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato per un periodo di quattro anni.

Scopo dell'impresa comune è garantire l'unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo utilizzando, a tal fine, i fondi assegnati a questo programma.

L'impresa comune è assimilata ad un organismo internazionale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 10, secondo trattino, della direttiva 77/388/CEE e all'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE.

L'impresa comune ha sede a Bruxelles.

Articolo 2

È approvato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento.

Articolo 3

1. Per garantire un flusso adeguato di informazioni e un controllo politico efficace degli Stati membri sull'attuazione della fase di sviluppo del programma Galileo, è istituito un consiglio di vigilanza. Esso è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro dell'Unione europea e del rappresentante della Commissione nel consiglio di amministrazione dell'impresa comune.

2. Il consiglio di vigilanza è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

3. A tempo debito, almeno 15 giorni prima di ogni riunione del consiglio di amministrazione, la Commissione convoca il consiglio di vigilanza e sottopone ai suoi membri tutti i documenti che si...

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