2000/147/EC: Commission Decision of 8 February 2000 implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction to fire performance of construction products (notified under document number C(2000) 133) (Text with EEA relevance)

Coming into Force23 February 2000
End of Effective Date03 April 2016
Celex Number32000D0147
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2000/147/oj
Published date23 February 2000
Date08 February 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 50, 23 February 2000
EUR-Lex - 32000D0147 - IT

2000/147/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione [notificata con il numero C(2000) 133] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 23/02/2000 pag. 0014 - 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2000

che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2000) 133]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare gli articoli 3, 6 e 20,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella "Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE(3)".

(2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica l'esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale che possono dipendere dal tipo, uso e ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza.

(3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale "sicurezza in caso di incendio". Tali misure contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri.

(4) Il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (o in un dato punto), grazie alla riduzione del...

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