2000/147/EC: Commission Decision of 8 February 2000 implementing Council Directive 89/106/EEC as regards the classification of the reaction to fire performance of construction products (notified under document number C(2000) 133) (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 23 February 2000 |
End of Effective Date | 03 April 2016 |
Celex Number | 32000D0147 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2000/147/oj |
Published date | 23 February 2000 |
Date | 08 February 2000 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 50, 23 February 2000 |
2000/147/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione [notificata con il numero C(2000) 133] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 23/02/2000 pag. 0014 - 0018
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2000
che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione
[notificata con il numero C(2000) 133]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2000/147/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare gli articoli 3, 6 e 20,
considerando quanto segue:
(1) Secondo l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 89/106/CEE per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti a livello nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può determinare la fissazione di classi nei documenti interpretativi. Detti documenti sono stati pubblicati nella "Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE(3)".
(2) Il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 giustifica l'esigenza di fissare diversi livelli del requisito essenziale che possono dipendere dal tipo, uso e ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza.
(3) Il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate per soddisfare il requisito essenziale "sicurezza in caso di incendio". Tali misure contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri.
(4) Il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri. Tale misura concerne la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (o in un dato punto), grazie alla riduzione del...
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