79/542/EEC: Council Decision of 21 December 1976 drawing up a list of third countries from which the Member States authorize imports of bovine animals, swine and fresh meat

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date08 April 2010
Celex Number31979D0542
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1979/542/oj
Published date14 June 1979
Date21 December 1976
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 146, 14 June 1979
EUR-Lex - 31979D0542 - IT 31979D0542

79/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 146 del 14/06/1979 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

recante l ' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

( 79/542/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 1 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi , o parti di paesi terzi , da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina , suina , ovina e caprina , nonchù di solipedi domestici , oppure di uno o più di tali categorie di animali e di carni fresche ;

considerando che per decidere , tanto per gli animali quanto per le carni fresche , se un paese , o una parte di paese , può figurare sull ' elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , di detta direttiva ;

considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell ' elenco allegato alla presente decisione , che sono fornitori tradizionali degli Stati membri , rispondano a tali criteri ;

considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà apportati secondo la procedura di cui all ' articolo 30 della direttiva 72/462/CEE ; che potrà risultare necessario , segnatamente in base ad informazioni...

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