79/542/EEC: Council Decision of 21 December 1976 drawing up a list of third countries from which the Member States authorize imports of bovine animals, swine and fresh meat
Coming into Force | 01 January 1001 |
End of Effective Date | 08 April 2010 |
Celex Number | 31979D0542 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/1979/542/oj |
Published date | 14 June 1979 |
Date | 21 December 1976 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 146, 14 June 1979 |
79/542/CEE: Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 14/06/1979 pag. 0015 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0136
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CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1976
recante l ' elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
( 79/542/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata dalla direttiva 77/98/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 1 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il sistema previsto dalla direttiva 72/462/CEE si fonda sulla compilazione di un elenco dei paesi terzi , o parti di paesi terzi , da cui gli Stati membri autorizzano l ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche di animali delle specie bovina , suina , ovina e caprina , nonchù di solipedi domestici , oppure di uno o più di tali categorie di animali e di carni fresche ;
considerando che per decidere , tanto per gli animali quanto per le carni fresche , se un paese , o una parte di paese , può figurare sull ' elenco si tiene conto in particolare dei criteri di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , di detta direttiva ;
considerando che si può ritenere che i paesi menzionati nell ' elenco allegato alla presente decisione , che sono fornitori tradizionali degli Stati membri , rispondano a tali criteri ;
considerando tuttavia che tale elenco viene compilato con riserva delle modifiche o aggiunte che occorrerà apportati secondo la procedura di cui all ' articolo 30 della direttiva 72/462/CEE ; che potrà risultare necessario , segnatamente in base ad informazioni...
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