Commission Regulation (EU) No 1361/2014 of 18 December 2014 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards 3 and 13 and International Accounting Standard 40 Text with EEA relevance

Coming into Force22 December 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R1361
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/1361/oj
Published date19 December 2014
Date18 December 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 365, 19 December 2014
L_2014365IT.01012001.xml
19.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365/120

REGOLAMENTO (UE) N. 1361/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 e 13 e il Principio contabile internazionale (IAS) 40

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 12 dicembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti 2011-2013 dei principi contabili internazionali (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2011. Le modifiche agli IFRS 3 e 13 sono chiarimenti o correzioni ai principi in questione. Le modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 40 comportano cambiamenti ai requisiti vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione.
(3) Tali modifiche ai principi esistenti contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati in quanto l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
(4) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(a) l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;
(b) l'IFRS 13 Valutazione del fair value è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;
(c) lo IAS 40 Investimenti immobiliari è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

2. Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il [primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento] o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2) Regolamento (CE)...

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