Directive 2008/20/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 20 March 2008 |
End of Effective Date | 25 June 2017 |
Celex Number | 32008L0020 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/20/oj |
Published date | 19 March 2008 |
Date | 11 March 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 76, 19 March 2008 |
19.3.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 76/46 |
DIRETTIVA 2008/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2008
che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(2) | La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali. |
(3) | Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. |
(4) | La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2005/60/CE onde tener conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e garantire l'applicazione uniforme della direttiva medesima. Si tratta, nello specifico, di misure intese a chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/60/CE, ad adottare criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un rischio basso o elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, per valutare se sia giustificato o meno applicare tale direttiva a determinate persone che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata, nonché ad adeguare gli importi di cui alla direttiva tenendo conto degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/60/CE, anche completando tale direttiva con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(5) | La direttiva 2005/60/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione |
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