Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes

Coming into Force01 January 1993
End of Effective Date31 October 2008
Celex Number31992R2408
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1992/2408/oj
Published date24 August 1992
Date23 July 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 240, 24 August 1992
EUR-Lex - 31992R2408 - IT 31992R2408

Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 24/08/1992 pag. 0008 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0123


REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che è importante definire, entro il 31 dicembre 1992, una politica dei trasporti aerei per il mercato interno, in conformità del disposto dell'articolo 8 A del trattato;

considerando che il mercato interno consisterà in uno spazio senza frontiere interne in cui sarà garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la decisione 87/602/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulla ripartizione della capacità passeggeri tra vettori aerei nei servizi di linea tra Stati membri e sull'accesso dei vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra Stati membri(4) e il regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie di servizio aereo di linea e sulla ripartizione della capacità passeggeri fra vettori aerei nei servizi aerei di linea tra Stati membri(5) costituiscono i primi passi verso la realizzazione del mercato interno per quanto riguarda l'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie dei voli di linea;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2343/90, il Consiglio ha deciso di procedere alla revisione di detto regolamento entro il 30 giugno 1992;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2343/90, il Consiglio ha deciso di istituire norme per disciplinare l'autorizzazione delle rotte, da applicarsi a decorrere dal 1o luglio 1992;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2343/90, il Consiglio ha deciso di abolire le restrizioni della capacità tra Stati membri entro il 1o gennaio 1993;

considerando che, nel regolamento (CEE) n. 2343/90, il Consiglio ha confermato che i diritti di traffico di cabotaggio costituiscono parte integrante del mercato interno;

considerando che il Regno Unito ed il Regno di Spagna, in una dichiarazione comune rilasciata a Londra il 2 dicembre 1987 dai ministri degli affari esteri dei due paesi, hanno convenuto di prendere misure per una maggiore cooperazione nell'utilizzazione dell'aeroporto di Gibilterra e che tali misure non sono ancora operative;

considerando che lo sviluppo del sistema del traffico aereo nelle isole della Grecia e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre risulta attualmente inadeguato e che per questo motivo il presente regolamento non dovrebbe, temporaneamente, essere applicato agli aeroporti situati su tali isole;

considerando che, per stimolare lo sviluppo del settore dei trasporti aerei della Comunità e assicurare così servizi migliori agli utenti, è necessario eliminare le restrizioni relative alle designazioni multiple e ai diritti di traffico di quinta libertà e procedere alla progressiva introduzione dei diritti di cabotaggio;

considerando che, in casi limitati, è necessario prendere provvedimenti speciali per oneri di servizio pubblico necessari al mantenimento di servizi aerei adeguati con regioni nazionali;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari per nuovi servizi aerei tra aeroporti regionali;

considerando che, ai fini della pianificazione dei trasporti aerei, è necessario riconoscere agli Stati membri il diritto di fissare regole non discriminatorie per la ripartizione del traffico aereo tra aeroporti appartenenti a uno stesso sistema aeroportuale;

considerando che l'esercizio dei diritti di traffico deve essere compatibile con le norme operative in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente e condizioni relative all'accesso agli aeroporti e non deve essere soggetto a discriminazioni;

considerando che, alla luce dei problemi relativi alla congestione o legati all'ambiente occorre prevedere la possibilità di imporre alcune limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico;

considerando che, tenuto conto della situazione concorrenziale del mercato, occorre stabilire disposizioni atte a prevenire effetti economici ingiustificati sui vettori aerei;

considerando che è necessario specificare i doveri degli Stati membri e dei vettori aerei per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni necessarie;

considerando che è opportuno garantire che l'accesso al mercato per servizi aerei dello stesso tipo sia accertato e valutato secondo criteri identici;

considerando che è opportuno che tutte le questioni relative all'accesso al mercato siano trattate nello stesso regolamento;

considerando che il presente regolamento sostituisce parzialmente i regolamenti (CEE) n. 2343/90 e (CEE) n. 294/91, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri(6) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda l'accesso alle rotte all'interno della Comunità per lo svolgimento di servizi aerei di linea e non di linea.

2. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

3. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui entrerà in vigore la regolamentazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data.

4. Il presente regolamento non si applica, sino al 30 giugno 1993, agli aeroporti situati nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre. Salvo che il Consiglio decida altrimenti su proposta della Commissione, tale esclusione viene applicata per un ulteriore periodo di cinque anni, e può essere prorogata per successivi cinque anni.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) vettore aereo, un'impresa di trasporti aerei munita di una licenza...

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