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30.11.2001 | IT | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee | L 313/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2318/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2001
relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(2) | Occorre stabilire le condizioni e la procedura per la concessione e la revoca, da parte degli Stati membri, del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, onde garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. |
(3) | In base all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l'organizzazione di produttori deve dimostrare, per poter essere riconosciuta, di svolgere un'attività economica sufficiente. Occorre pertanto stabilire gli elementi che consentono di considerare soddisfatta tale condizione. |
(4) | È inoltre necessario precisare le condizioni per il riconoscimento delle associazioni d'organizzazioni di produttori. |
(5) | Occorre prevedere la fissazione delle regole comuni che gli aderenti dell'organizzazione di produttori sono tenuti a rispettare. |
(6) | È necessario specificare quali informazioni debba fornire un richiedente ai fini del riconoscimento. Vanno inoltre stabiliti i termini relativi alla concessione ed al diniego del riconoscimento, nonché alcune modalità relative alla revoca del riconoscimento. |
(7) | È opportuno prevedere misure di controllo sull'osservanza delle condizioni di riconoscimento e determinare le conseguenze derivanti dalla richiesta fraudolenta o dall'uso fraudolento del riconoscimento. |
(8) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'organizzazione di produttori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, svolge un'attività economica sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento se:
a) | la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dallo Stato membro sufficientemente rilevante in base alle dimensioni, alla capacità totale dei pescherecci che vi hanno il porto di base ed alla regolarità ed entità degli sbarchi; e |
b) | ricorre una delle seguenti condizioni:
i) | il numero di pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori è pari almeno al 20 % del numero totale di pescherecci abitualmente presenti nella zona; ovvero |
ii) | riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia i seguenti quantitativi:
— | almeno il 15 % del quantitativo totale prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o |
— | almeno il 30 % del quantitativo totale in un porto o mercato rilevante della stessa zona, espresso in tonnellate; a tal fine lo Stato membro interessato definirà tali porti o mercati. | | |
2. Gli Stati membri decidono quale delle condizioni definite al paragrafo 1, lettera b), sia applicabile sul loro territorio.
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