Commission Regulation (EC) No 2318/2001 of 29 November 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 104/2000 as regards the recognition of producer organisations in the fishery and aquaculture sector

Coming into Force07 December 2001,01 January 2002
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32001R2318
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/2318/oj
Published date30 November 2001
Date29 November 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 313, 30 November 2001
L_2001313IT.01000901.xml
30.11.2001 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 313/9

REGOLAMENTO (CE) N. 2318/2001 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2001

relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1762/96 (4), richiede importanti adeguamenti. È pertanto opportuno abrogare e sostituire tale regolamento.
(2) Occorre stabilire le condizioni e la procedura per la concessione e la revoca, da parte degli Stati membri, del riconoscimento delle organizzazioni di produttori, onde garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
(3) In base all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l'organizzazione di produttori deve dimostrare, per poter essere riconosciuta, di svolgere un'attività economica sufficiente. Occorre pertanto stabilire gli elementi che consentono di considerare soddisfatta tale condizione.
(4) È inoltre necessario precisare le condizioni per il riconoscimento delle associazioni d'organizzazioni di produttori.
(5) Occorre prevedere la fissazione delle regole comuni che gli aderenti dell'organizzazione di produttori sono tenuti a rispettare.
(6) È necessario specificare quali informazioni debba fornire un richiedente ai fini del riconoscimento. Vanno inoltre stabiliti i termini relativi alla concessione ed al diniego del riconoscimento, nonché alcune modalità relative alla revoca del riconoscimento.
(7) È opportuno prevedere misure di controllo sull'osservanza delle condizioni di riconoscimento e determinare le conseguenze derivanti dalla richiesta fraudolenta o dall'uso fraudolento del riconoscimento.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione di produttori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, svolge un'attività economica sufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento se:

a) la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento è giudicata dallo Stato membro sufficientemente rilevante in base alle dimensioni, alla capacità totale dei pescherecci che vi hanno il porto di base ed alla regolarità ed entità degli sbarchi; e
b) ricorre una delle seguenti condizioni:
i) il numero di pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori è pari almeno al 20 % del numero totale di pescherecci abitualmente presenti nella zona; ovvero
ii) riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di produttori smercia i seguenti quantitativi:
almeno il 15 % del quantitativo totale prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o
almeno il 30 % del quantitativo totale in un porto o mercato rilevante della stessa zona, espresso in tonnellate; a tal fine lo Stato membro interessato definirà tali porti o mercati.

2. Gli Stati membri decidono quale delle condizioni definite al paragrafo 1, lettera b), sia applicabile sul loro territorio.

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