Council Directive 92/79/EEC of 19 October 1992 on the approximation of taxes on cigarettes

Coming into Force10 November 1992
End of Effective Date31 December 2010
Celex Number31992L0079
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/79/oj
Published date31 October 1992
Date19 October 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 31 October 1992
EUR-Lex - 31992L0079 - IT

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 31/10/1992 pag. 0008 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0087
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0087


DIRETTIVA 92/79/CEE DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1992 relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 72/464/CEE (4) prevede disposizioni generali in materia di accise sui tabacchi lavorati e disposizioni particolari concernenti la struttura delle accise applicabili alle sigarette;

considerando che la direttiva 79/32/CEE (5) ha adottato le definizioni di vari tipi di tabacchi lavorati;

considerando che ai fini della realizzazione di un mercato interno il 1o gennaio 1993 è necessario fissare un'accisa minima globale per le sigarette;

considerando che è necessario che il Regno di Spagna disponga di un periodo di transizione di due anni per raggiungere l'accisa minima globale;

considerando che occorre accordare alla Repubblica portoghese un'eventuale aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera;

considerando infine che è opportuno istituire una procedura che consenta, per quanto riguarda l'incidenza globale e la struttura delle accise sulle sigarette, di procedere ogni due anni agli adattamenti necessari per tener conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi generali del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nella presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 è applicabile alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente alla direttiva 72/464/CEE e che comprendono:

a) un'accisa specifica per unità di prodotto;

b) un'accisa proporzionale calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;

c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

...

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