Directive 96/83/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 amending Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs

Coming into Force26 February 1997
End of Effective Date20 January 2010
Celex Number31996L0083
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1996/83/oj
Published date19 February 1997
Date19 December 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 48, 19 February 1997
EUR-Lex - 31996L0083 - IT 31996L0083

Direttiva 96/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1997 pag. 0016 - 0019


DIRETTIVA 96/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che dopo l'adozione della direttiva 94/35/CE (4) nel settore degli edulcoranti si sono verificati numerosi progressi tecnici;

considerando che occorre adeguare la direttiva a questi progressi;

considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla decisione 95/273/CE della Commissione (5), è stato consultato prima dell'adozione di misure che possono interessare la salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Nell'allegato, il termine «quantum satis» significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose...

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